Mk&Partners

Mk&Partners

venerdì 6 maggio 2011

In relazione all'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare ai sensi dell'art. 612 c.p.c., il provvedimento che dichiari improcedibile o improseguibile l'azione esecutiva è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.


Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento al processo di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare ai sensi dell'art. 612 c.p.c. e ss., il provvedimento che dichiari improcedibile o improseguibile l'azione esecutiva è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo questo il rimedio contro i provvedi menti con i quali il giudice dell'esecuzione addivenga ad una chiusura anticipata del processo esecutivo, a ragione o a torto, sul presupposto che non sussistesse ab origine o sia venuta meno una condizione dell'azione esecutiva. 

il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo è opponibile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Secondo la Suprema Corte (n. 9676/2011), il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico e configurando essenzialmente una pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva con natura sostanziale di atto del processo esecutivo, che non entra nel merito del diritto di procedere in executivis, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rimedio previsto proprio per tali atti (ex plurimis anche Cass. n. 3276/08 e Cass. ord. n. 30201/08).

A maggior ragione il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico strumento configurabile nelle ipotesi, in cui non sia stata dichiarata l'estinzione del processo esecutivo, ma sia stata ritenuta e dichiarata espressamente improcedibile l'azione esecutiva, con un provvedimento che è atto del processo esecutivo perchè adottato dal giudice dell'esecuzione nello svolgimento di quel processo, senza aver dato luogo ad alcun incidente di natura cognitiva.

Anatocismo ammesso in relazione ai contratti di mutuo fondiario conclusi prima dell'entrata in vigore del TUB

Secondo la Corte di Cassazione (n. 9695/2011) la capitalizzazione degli interessi nel mutuo fondiario, i.e. interessi anatocistici, è prevista in modo espresso dalla normativa di cui al R.D. 16 luglio 1905, n. 646, applicabile ratione temporis in virtù della disciplina contenuta nel TUB, art. 161, che ha fatto salva l'applicabilità della disciplina previgente ai contratti di credito fondiario conclusi prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice.

La legislazione richiamata prevede espressamente la capitalizzazione degli interessi dovuti dal giorno della scadenza, in deroga alle previsioni dell'art. 1283 c.c.

Secondo la Suprema Corte la soluzione è del resto conforme alla giurisprudenza precedente, che, in tema di credito fondiario, ha sancito il principio secondo cui il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi del R.D.L. 16 luglio 1905, n. 646, art. 38, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento (Cass. 31 gennaio 2006 n. 2140), escludendo la sola debenza degli interessi sulle rate ancora a scadere (Cass. S.U. 19 maggio 2008 n. 12639).

mercoledì 4 maggio 2011

Новые возможности для открытия бизнеса! Срочные кредиты для развития экономики и бизнеса в Ломбардии

Ломбардия решила выделить кредиты для открытия бизнеса, партнеры или владельцы которого мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, женщины без ограничения возраста или безработные без ограничения возраста.

Корпорации, частные партнерства, индивидуальный и семейный бизнес, которые имеют одну из следующих особенностей, могут участвовать в инициативе:

а) индивидуальный бизнес, владельцем которого является мужчина в возрасте от 18 до 35 лет, женщины без ограничения возраста или безработные без ограничения возраста;
б) семейный бизнес, владельцем которого является мужчина в возрасте от 18 до 35 лет, женщина без ограничения возраста или безработный без ограничения возраста;
в) частное партнерство,  2/3 участников которого являются мужчины возрасте от 18 до 35 лет, женщины без ограничения возраста или безработные без ограничения возраста;
г) корпорации, 2/3 пайщиков которых являются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, женщины без ограничения возраста или безработные без ограничения возраста, которые также являются держателями 2/3 акций;
е) индивидуальный бизнес должен быть зарегистрирован в CCIAA (Торговой палате промышленности, народных промыслов и сельского хозяйства) в течение 12 месяцев, тогда как частное партнерство и корпорации должны пройти регистрацию в срок 90 дней со дня подачи заявки;

Головной офис организации должен быть расположен в регионе Ломбардия и владельцы/партнеры/пайщики должны постоянно проживать в Ломбардии не менее 5 лет.

Финансирование будет иметь вид срочного кредита или приобретение имущества по договору лизинга.

Сумма кредита составляет:
- От € 15,000 до € 40,000 для индивидуального или семейного бизнеса;
- От € 15,000 до € 200,000 для частного партнерства или корпорации.

Для получения дополнительной информации и стоимости обращайтесь по e-mail: renatomusella@hotmail.com

martedì 3 maggio 2011

New possibilities for start up businesses! Term loans to help economy and business uprise in Lombardia


The Lombardia Region decided to allot loans to substain start up businesses whose partners or owners are people in the age from 18 to 35, women without limits of age or unemployed people yet without limits of age.

Either corporations, personal partnerships and individual and family businesses which have one of the following features can take part to the initiative:


a)
individual business whose owner is a person in the age included between 18 to 35 years old, a woman or an unemployed person;

b)
familiar business whose owner is a person in the age included between 18 to 35 years old, a woman or an unemployed person;

c)
personal partnerships whose partners are out of 2/3 people in the age included between 18 to 35 years old, women or unemployed people;

d)
corporations whose stakes holders are out of 2/3 people in the age included between 18 to 35 years old, a women or unemployed people, who also detain the 2/3 of shares;
e)
the individual business must have been registered care of the CCIAA since no more than 12 months, whist the personal partnerships and corporations must top off the registration process within a term of 90 days from the presentation of the request;

The headquarter of the business must be in the Lombardia Region and the owners/partners/stakes holders must be resident in Lombardia since not less than 5 years from the request.

The financing will have the form of the term loan or leasing contract for the buyout of properties



The amount of the loan will be:
-from € 15.000,00 to € 40.000,00 for individual or family business; 
 
-from € 15.000,00 to € 200.000,00 for personal partnerships or companies.

For further information and cost outlook, forward an email to the following contact: renatomusella@hotmail.com



Avv. Renato Musella - Rex Law: Non è possibile iniziare l'espropriazione immobili...

Avv. Renato Musella - Rex Law: Non è possibile iniziare l'espropriazione immobili...: "La Corte di Cassazione (Sent. 4077/2010), recependo gli orientamenti e le prassi di molti tribunali, tra i quali il Tribunale di Milano, ha ..."

Non è possibile iniziare l'espropriazione immobiliare per crediti inferiori ad € 8.000,00

La Corte di Cassazione (Sent. 4077/2010), recependo gli orientamenti e le prassi di molti tribunali, tra i quali il Tribunale di Milano, ha consacrato il principio in forza del quale l'iscrizione ipotecaria effettuata dalla società di riscossione è illegittima quando attuata in virtù di un credito inferiore all'importo di ottomila euro. In particolare la Suprema Corte ha precisato che “rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro”. 


Da quanto affermato dalla Suprema Corte, si evince per relationem che la procedura espropriativa immobiare non può essere intrapresa per crediti inferiori ad € 8.000,00.


Naturalmente la Corte di Cassazione nella propria statuizioen fa riferimento all'attività di riscossione del soggetto concessionario del recupero dei crediti di imposta, ma è evidente che il principio espresso trovi applicazione generale ed analogica, in conformità, si ribadisce, al diritto vivente affermatosi in numerose circoscrizioni di Tribunale, come Milano, ove ci sono stati anche casi di intervento dell'ordine professionale contro avvocati che hanno notificato pignoramenti immobiliari per crediti inferiori all'importo di € 8.000,00.

domenica 1 maggio 2011

The internal relation between vendor and purchaser of a personal partnership's investment are regulated exclusively by the contract itself

Pursuant to the italian Supreme Court (Sent. 525/2011), the Civil Code regulates only and exclusively the liability of a personal partnership's former member for the debts of the partnership itself and these rules are to apply only referring to the liability toward thirty parties and they don't concern the relations between the vendor and purchaser of the equity investments, that are intirely regulated only by their contract.

This decision of the Supreme Court clarifies the principles expressed by a previous statement of the Supreme Court (25123/2010).

According with the decision under discussion, in case of assignment of personal partnership's equity investment, the vendor, whenever didn't give a warranty about the existence of previous debts, is liable, in enforcement of art. 2290 cod. civ., only toward the creditors of the business partnership, and not either toward the partnership itself or the purchasers of the partnership's investment.

The purchasers, in particoular, once have paid the debts, can't lodge sue to be indemnified by the vendor. 

Il regolamento contrattuale disciplina i rapporti interni tra cedente e cessionario di partecipazioni sociali

Secondo la Suprema Corte (Sent. 525/2011) le norme del codice civile che regolano la responsabilità del socio di società di persone per le obbligazioni sociali si applicano soltanto quanto alla responsabilità dei soci verso i terzi, e non ai rapporti interni fra cedente e cessionario della partecipazione sociale, poiché tali rapporti sono rimessi all’autonomia contrattuale delle parti.

Questa pronuncia chiarisce la portata di una precedente sentenza della Suprema Corte (25123/2010) che ha consacrato il principio in tutto e per tutto analogo secondo cui in caso di cessione di quota di società in nome collettivo, se il cedente non ha garantito gli acquirenti dell’inesistenza di debiti sociali pregressi, sussiste la sua responsabilità per tali obbligazioni unicamente verso i creditori della società, in applicazione del principio ex art. 2290 cod. civ., ma non anche nei confronti della società e dei predetti acquirenti, i quali, una volta adempiuti tali debiti, non hanno titolo per essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori. 




Il debitore può contestare la solidarietà attiva dell'obbligazione se non prevista nel titolo contrattuale

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 18/04/2011, n. 8863), la solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento e non è sufficiente ai fini dell'esistenza del vincolo di solidarietà l'identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita) e delle obbligazioni (eadem causa debendi). 

Peraltro, l'interesse a negare l'operatività della solidarietà attiva non spetta solo ed esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore, in quanto meritevole di tutela è pure il corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori.

Lettori fissi