Mk&Partners

Mk&Partners

martedì 2 agosto 2011

Il consenso informato assurto a diritto inviolabile dell'uomo

La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 28/07/2011, n. 16543) ha nuovamente affermato il principio in forza del quale il diritto al consenso informato deve essere sempre e comunque rispettato dal personale sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza che pongano in gravissimo pericolo la vita della persona.

Casi di urgenza che, secondo la Suprema Corte, possono profilarsi anche nell'ambito di un intervento concordato e programmato e per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, ma in relazione al quale, per eventi sopravvenuti ed imprevedibili, siano insorte complicanze che mettono a serio rischio la vita del paziente.

Infatti, solo per la tutela della vita umana, bene che riceve una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile, si può derogare al diritto al consenso informato.

Deroghe al consenso informato possono naturalmente profilarsi anche in caso di trattamento sanitario obbligatorio. 

Salvo siffatte ipotesi, il consenso informato è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, ai fini della sua esclusione, che l'intervento non concordato sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto. 

Infatti, il deficit di informazione che non mette il paziente in condizione di assentire o meno al trattamento, determina sempre e comunque una lesione di quella dignità che connota nei momenti cruciali la sua esistenza.

La mancanza della richiesta del consenso informato per la esecuzione di un intervento chirurgico costituisce, secondo la Suprema Corte, una inosservanza del diritto inviolabile dell'uomo a vedere tutelato il suo diritto alla salute con dignità propria dell'essere persona. 

Ne consegue che, come anticipato, l'intervento in difetto di richiesta è consentito nella sola ipotesi in cui si verifichi, durante la esecuzione di un intervento già programmato ed assentito, un fatto nuovo che ponga a repentaglio la vita del paziente e venga ritenuto medicalmente indispensabile.

Pertanto, al di fuori di tale ipotesi e di quelle di cui si è in precedenza dissertato, l'atto terapeutico, quand'anche necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano poi derivate conseguenze dannose per il paziente, qualora non sia stato preceduto da adeguata informazione, determina un'ipotesi di inadempimento dell'obbligo informativo e tale carenza di informazione assume una valenza causale sui danni subiti dal paziente, determinando un nesso condizionalistico causale tra i danni e la violazione degli obblighi informativi.

lunedì 1 agosto 2011

The illegal staying imigrants can get married in Italy: possible to get married without visa or permit of staying


The Italian Costitutional Court (Sent. n. 245/2011) declared the illegittimacy of the art. 116 cod. civ., regarding the Italian Costitution, in the measure that it allows only the regoularly staying foreigners to contract marriage on the italian territory.

Pursuant to the Costitutional Court, in fact, the marriage rapresents expression of the freedom and liberty of every human, so that the right to contract ad lib the marriage itself is defended, protected and recognized by the Costitution (art. 2, 3, 29), due to the fact that the marriage is and must be included among the inviolable human rights, typified by the character of the universality and the absolutness.

According to the Costitutional Court, the Italian Republic aims at and eases up the way to the making of the family and denies and fights each kind of limits to the freedom of contracting marriage, which is frustrated and held back by the rule under discussion.

The freedom and liberty to contract marriage is consecrated even by the Human Rights Bill and by the European Union Treaties, pursuant to which the marriage liberty is a right that must be assured and warranted without if or buts so that the legislations of each State cannot provide unreasonable conditions and restrictions upon this right.

The Costitutional Court itself had already previously stated that the Italian Republic can surely provides rules which regoulate the entrance and stay of foreigners imigrants, but never with unreasonable rules which clashes with International duties provided by treaties subscribed and signed up (Sebt n. 61/2011, n. 187/2010, n. 306/2008).

Anyhow, the rules which regulate the entrance and stay of imigrants from countries not included in European Union must be the result of reasonable trade off between different interests, all recognized by Costitution, especially when it comes up to rules which influence and bear on human rights as such as the liberty of contracting marriage (Sent. n. 445 del 2002).

martedì 26 luglio 2011

Corte Costituzionale: è illegittimo l'obbligo del regolare soggiorno in italia per contrarre matrimonio: lo straniero extracomunitario non regolarmente soggiornante e clandestino può contrarre matrimonio in Italia

La Corte Costituzionale (Sent. n. 245/2011) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116 cod. civ. nella parte in cui richiede che possa contrarre matrimonio solo lo straniero che sia in possesso di un documento attestante il regolare soggiorno in Italia.

Secondo la Consulta infatti la norma in esame infatti contrasterebbe:
con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;
con l’art. 29 Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;
con l’art. 31 Cost., perché interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;
con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

In particolare, sempre secondo la Consulta, il matrimonio costituisce espressione della libertà e dell’autonomia della persona, ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio è pertanto oggetto della tutela inderogabile garantita dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diritti inviolabili dell’uomo, caratterizzati dall’universalità e dall'assolutezza.

Peraltro, la Carta Costituzionale italiana, all’art. 31 Cost., nel sancire che la Repubblica agevola la formazione della famiglia, esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale, libertà chiaramente ostacolata dalla previsione di cui all'art. 116 cod. civ. in esame.

La libertà di contrarre matrimonio trova ulteriore fondamento anche nell’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nell'art. 12 della CEDU e nell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e successivamente recepita dal Trattato di Lisbona.

In particolare, con specifico riferimento all’art. 12 della CEDU, tale norma contempla la libertà matrimoniale quale diritto e libertà che devono essere assicurati senza distinzione di sorta. Lo stesso art. 12 della CEDU, pur prevedendo che tale diritto debba essere esercitato nell’ambito della legislazione nazionale, non consente che le legislazioni dei singoli Stati possano porre condizioni o restrizioni irragionevoli.

La Corte Costituzionale già in precedenza (sentenze n. 61 del 2011, n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) aveva affermato che al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l’ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia.


Tali norme, però, devono costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell’immigrazione, specialmente quando si tratti di norme che siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti fondamentali, tra i quali certamente rientra quello «di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali» (sentenza n. 445 del 2002).

Vero è secondo la Consulta che la essenziale differenza esistente tra il cittadino e lo straniero può giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di certi diritti (sentenza n. 104 del 1969), in particolare consentendo l’assoggettamento dello straniero «a discipline legislative e amministrative» ad hoc (l’individuazione delle quali resta comunque collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici - sentenza n. 62 del 1994 - quali quelli concernenti «la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione).

Tuttavia, resta pur sempre fermo che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010).

Si impone, pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti “matrimoni di comodo”.

Ed infatti, il Testo Unico sull'immigrazione prevede che il permesso di soggiorno «è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha senz'altro adeguato il proprio orientamento a quello della Corte di Giustizia Europea, la quale ha affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati membri non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (par. 89 della sentenza).

Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio e della relazione affettiva tra i nubendi, è lesiva del diritto di cui all’art. 12 della Convenzione.

Detta evenienza ricorre anche nel caso previsto dalla norma di cui all'art. 116 cod. civ., dal momento che il legislatore – lungi dal rendere più agevole le condizioni per l’accertamento del carattere eventualmente “di comodo” del matrimonio di un cittadino con uno straniero – ha dato vita, appunto, ad una generale preclusione a contrarre matrimonio a carico di stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

venerdì 22 luglio 2011

Costituisce reato la condotta del genitore affidatario del minore volta ad ostacolare il diritto di visita del genitore non affidatario

Secondo la Corte di Cassazione (Sent. 26810/2011), il genitore affidatario, qualora non ottemperi il provvedimento del Tribunale Civile che regola il diritto di visita dell'altro genitore, strumentalizzando o addirittura adducendo il rifiuto dei bambini di vedere l'altro genitore, commette il reato di cui all'art. 81 e 388 c.p.

La responsabilità penale sussiste anche se il genitore affidatario eluda il provvedimento giudiziale approfittando dei "rifiuti" del minore, in quanto in tali ipotesi si profila senz'altro una condotta dolosa volta all'inottemperanza del provvedimento giudiziale.

L'elemento piscologico del dolo sussiste in tutti i casi in cui nel caso di specie si verifichi  la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell'altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio.

L'esclusione del dolo non appare giustificata in tutti i casi in cui il genitore affidatario, nell'impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal minore, non sia stato effettivamente mosso dalla necessità di tutelare l'interesse morale e materiale del minore medesimo.

La decisione della Corte di Cassazione rappresenta una nuova arma di difesa per il genitore non affidatario di tuelera il proprio diritto alla paternità, assurto a grado di diritto della personalità dalla Corte dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino,contro le condotte vendicatrici del genitore affidatario che purtroppo molto spesso si servono dei figli per consumare la propria guerra personale contro l'ex.

Il Giudice può valutare ex officio la sussistenza di un concorso di colpa in materia di circolazione stradale

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 15/07/2011, n. 15674), in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, la presunzione di concorso in pari grado di colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. - 1227 c.c. a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti in un sinistro rappresenta un criterio di distribuzione delle responsabilità che il Giudice deve applicare qualora l'istruttoria non ha consentito di accertare le specifiche modalità dell'evento dannoso, nonché l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose. 

Ne consegue che il Giudice, anche nel caso in cui l'istruttoria abbia evidenziato la responsabilità di uno solo dei conducenti coinvolti nell'incidente, deve accertare pur sempre, anche ex officio, che il comportamento di guida dell'antagonista sia immune da censure.

In materia di fideiussione non opera il beneficium excussionis se il debitore principale è soggetto a procedure concorsuali

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 18/07/2011, n. 15731), il beneficio della preventiva escussione non può essere opposto dal fideiussore in caso di sottoposizione del debitore principale a procedura concorsuale, ove non vi siano ed ove non siano dal fideiussore indicati beni del debitore principale ancora suscettibili di essere assoggettati ad azione esecutiva individuale da parte del creditore.

Il padre che non provvede al mantenimento dei figli minori perché in oggettive difficoltà economiche non risponde del reato ex art. 570 c.p. perché il fatto non sussiste

La Corte di Cassazione (Cass. Pen. 27051/2011) ha di recente affermato un principio di diritto rivoluzionario in materia di obbligo al mantenimento dei figli minori, nel caso in cui il soggetto tenuto al mantenimento, nell'ipotesi di indigenza del medesimo.

Secondo la Suprema Corte, l’obbligo di prestazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore presuppone, infatti, la capacità economica dell’obbligato, con la conseguenza  che assume rilievo, ai fini di sanzionare penalmente l’inadempimento, che la mancata corresponsione delle somme dovute sia da attribuire all’indisponibilità, persistente, oggettiva, ed incolpevole, di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita.

Qualora nel merito venga accertata una obiettiva ed incolpevole incapacità economica del soggetto obbligato, ne consegue che l’imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli con la formula perché il fatto non sussiste.

Circolazione stradale e sinistri: sono risarcibili anche i danni futuri

Secondo la Suprema Corte (Sent. 12690/2011) sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese vive che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità a seguito di una valutazione prognostica la cui prova dovrà essere fornita dal danneggiato.

venerdì 15 luglio 2011

Foreigners and Immigration: Can people condemned obtain the release or the renewing of the permission of staying in Italy


As well known fact, the Bossi-Fini law provided that people condemned for serious crimes, concerning drugs traffics, sexual arrassing, illegal imigration or prostitution cannot stay in Italy and cannot renew the permission of staying.

The application of this principle is automatic and it is enough the existence of a jail sentence for one of the crimes as above described to impede the release or the renew of the permission of staying.
However Rex Law can’t help but asking if is not only morally but also ask Eppure Rex Law legally correct to provide an automatic system to deny the permission of staying’s release/renew, based exclusively on the existence of sentences, regardless of actual dangerousness of the immigrant.
According to my point of view, the automatism as above descrive should be reviewed, even in light of recently issued principles expressed by the European Justice Court, pursuant to it’s not possible to proceed with the expulsion of the foreigner from the territory of an European Country if it’s not ensured by a Judge the objective fact that the foreigner person represents a menace for the society.
It follows that the expulsion of the foreigner condemned for above described crimes is possible only in presence of law and order’s reasons, whose existence must be, as previously told, ought to be checked on by a Judge.
This principles were taken in by TAR of Lombardia (Decision issued on april 16th 2008), which stated that new elements come in must be considered in sight of the release or renew of permission of staying, although the jail sentence previously occurred.

Moreover, the Costitutional Court, with decision 27/4/2007 n. 143, according with a previous decision of the Consiglio di Stato (Supreme Administrative Court) 7/6/2006 n. 3412 stated that the regulation of immigration must be read in light of the European Directives 2003/109/CE and 2003/86/CE.
The decision of the Supreme Administrative Court stated that, although the presence of an objective obstacle to the renewing of the permission of staying, represented by a jail sentence, must be given relevance to the come in circumstance that new positive elements occurred in the foreign person’s life who is not an actual menace for the society and has found a job, conducting a regular life.

To be true, in the administrative proceeding, new facts are not usually considered and the decisions are automatically taken in light of the state of facts without considering in any way come in circumstances newly occurred.

Nonetheless, can’t be denied that the Public Administration’s decisions can be appealed and in the administrative sue is checked on the whole claim and the whole demand and not only the appealed provision.

It follows that the most recently issued decisions of the Administrative justice underlined that on subject of permission of staying renewing or release refusing, it’s the law itself (art. 5 law 286/1998) to oblige the Public Administration to check on newly occurred in come new elements which allow the release or the renewing of the the permission of staying, of course if the foreigner person underline the presence of this new elements (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI - 6/5/2008 n. 1990).

In fact, if the criminal behaviour of the foreigner was only episodic – like a once in a life time mistake – and the foreigner has found a job since the moment of his entrance in Italy and after his jail sentence he lived in peace and tranquillity without troubles, showing he is at the time reliable and totally integrated in the society, nothing should impede the renewing or the release of the permission of staying.
For further information contact Rex Law to the following email address: renatomusella@hotmail.com.

mercoledì 13 luglio 2011

Stranieri - Immigrazione: Condanne penali e rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno

La Legge Bossi - Fini come noto ha a suo tempo modificato ed integrato l’art. 4, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), prevedendo che per reati previsti dall’articolo 380 commi 1 e 2 c.p.p. – per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite non può entrare in Italia, oppure non può rinnovare il permesso di soggiorno.

La norma in esame introduce un motivo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero di applicazione automatica. 

Eppure Rex Law si chiede se sia giuridicamente corretto prevedere un meccanismo automatico di diniego del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, basato sul mero elemento oggettivo della presenza di condanne penali, a prescindere dalla effettiva pericolosità sociale dello straniero.


L'automatismo illo tempore introdotto dal legislatore andrebbe rivisto, anche alla luce dei principi espressi da alcune Sentenze della Corte di Giustizia Europea, secondo cui deve essere valutata l'esistenza di un effettivo grado di pericolosità dello straniero prima di procedere al suo allontanamento dal territorio di uno Stato membro.

Ne consegue che l'allontanamento è possibile solo in presenza di motivi di ordine pubblico, la cui sussistenza deve essere valutata nel caso concreto dall'Autorità Giudiziaria.


Il TAR Lombardia con la Sentenza del 16 aprile 2008, ha recepito l'orientamento affermato dai Giudici della CGE ed ha valorizzato la norma di cui all’articolo 5 comma 5 del Testo Unico sull’Immigrazione, ove si fa riferimento a "sopraggiunti nuovi elementi" che possano permettere il rilascio o il rinnovo del permesso nonostante la mancanza di alcuni requisiti.

Peraltro già la Corte Costituzionale, in un caso che riguardava l'automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno derivante da condanne penali previsto dagli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98, con ordinanza 27/4/2007 n. 143 - richiamando quanto affermato nella decisione 7/6/2006 n. 3412 del Consiglio di Stato - ha restituito gli atti al giudice a quo per il riesame della questione alla luce della normativa sopravvenuta, ovvero i decreti legislativi 8/1/2007 n. 3 e n. 5, attuativi rispettivamente delle direttive 2003/109/CE e 2003/86/CE.

La Corte ha ritenuto applicabile tale normativa, in deroga al principio generale dei giudizi amministrativi del tempus regit actum in quanto "pur non essendo da misconoscere il modello impugnatorio dei giudizi concernenti l'asserita illegittimità dei provvedimenti di diniego del permesso di soggiorno o del relativo rinnovo, si ritiene che il loro oggetto non sia solo l'atto impugnato, ma si estenda alla pretesa sostanziale posta a base della impugnazione".

La decisione del Consiglio di Stato ivi citata statuisce che pur essendo incontestabile che alla data di adozione dell'impugnato provvedimento sussisteva una ragione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, non può risultare priva di rilevanza la circostanza che siano poi sopravvenuti i presupposti per il rilascio del permesso.

Vero è che la forma impugnatoria del processo amministrativo induce, di norma, a valutare la legittimità dei provvedimenti impugnati alla data di adozione degli stessi, senza attribuire rilevanza alle circostanze sopravvenute. Tuttavia, è innegabile che, fermo restando il modello impugnatorio, il processo amministrativo si sia nel corso degli anni evoluto in modo tale che il suo oggetto non sia solo l'atto impugnato, ma si estenda alla pretesa sostanziale posta alla base dell'impugnazione.

La giurisprudenza ha evidenziato che in tema rifiuto di permesso di soggiorno o di suo rinnovo, l'art. 5 del D. Lgs. 286/98 impone all'amministrazione di considerare eventuali, sopraggiunti nuovi elementi - mancanti ad un primo esame e che risultino invece successivamente posseduti - tali da consentire il rilascio del provvedimento, sempre che le relative circostanze (integranti ex post i requisiti) siano stati evidenziati dall'interessato.

E' stato coerentemente affermato che, con l'inciso di chiusura contenuto nell'art. art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98 "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio", il legislatore ha chiaramente inteso porre una clausola di salvaguardia per i soggetti che - all'attualità - dimostrino il possesso dei requisiti per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI - 6/5/2008 n. 1990).

Se la condotta dello straniero sanzionata dall'Ago penale è episodica ed occasionale, ed incontestato sia lo svolgimento,da parte dello straniero di una regolare attività lavorativa fin dal suo ingresso nel nostro paese, sia il successivo mantenimento di una condotta pacifica e tranquilla, con conseguente emersione di consistenti indizi di affidabilità ed inserimento sociale, nulla dovrebbe ostare al rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno, pur in presenza di una condanna penale.

Il Tar Lombardia, nella sentenza Sez. I - 16/4/2008 n. 384 ha recentemente esaminato un caso nel quale peraltro lo straniero aveva commesso il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 

La pronuncia come evidenziato ha sottolineato che all'interno della norma di cui all'art. 4 comma 3 del D. Lgs. 286/98 - la quale non lascia margini di discrezionalità in relazione all'entità della pena, all'abitualità o alla segnalata occasionalità della condotta sanzionata, nonché circa la valutazione della personalità complessiva dell'imputato - non manca tuttavia la previsione di una possibile deroga, in via eccezionale, ove si ravvisi la "sopravvenienza di nuovi elementi", evidentemente da valutare caso per caso, in rapporto ai dati emergenti dagli atti. 

Se poi lo straniero ha trovato un posto di lavoro in data antecedente al diniego, in tale situazione, il diniego non deve ritenersi atto vincolato, sussistendo la possibilità di una valutazione di merito, ragionevolmente indirizzata ad una diversa conclusione della procedura di rinnovo di cui trattasi, dovendo ritenersi erronea - alla luce di tutte le circostanze sopra esposte - l'avvenuta qualificazione dell'appellante come persona irreversibilmente pericolosa e non inserita, legalmente, nel contesto sociale.

Per maggiori informazioni ed un preventivo contattare Rex Law all'indirizzo: renatomusella@hotmail.com

Lettori fissi