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venerdì 27 luglio 2012

La Cassazione dice basta ai "Falsi d'Autore". Anche metterli in vendita è reato

Secondo la Suprema Corte, risponde del reato di messa in vendita di merce contrattata il commerciante che vende prodotti con segni distintivi e marchi identici a quelli originali, anche se sui medesimi e sul materiale promozionale nel punto vendita viene esposta la dicitura "falso d'autore".

I diritti di privativa e quindi i marchi assolvono alla delicata funzione di permettere ai consumatori di identificare un prodotto e quindi la violazione di tali diritti configura ipotesi di reato contro la fede pubblica, a nulla rilevando la tutela dell'affidamento del consumatore garantita con l'avviso che si tratta di falsi e non di merci originali (vd. Sentenza 28423/2012).

Pertanto, sia i prodottori che i venditori di siffatte merci sono penalmente responsabili, naturalmente in base ai rispettivi ruoli, nulla rilevando la convinzione che il reato sussiste solo se il marchio è idoneo a ingenerare confusione tra il prodotto originale e quello contraffatto e che sia stato adeguatamente informato il pubblico dei consumatori con l'indicazione espressa della falsità del marchio.

La tutela del consumatore, debitamente informato di ciò che sta comprando secondo la Suprema Corte è irrilevante poiché l'elemento integrativo del reato è incarnato dall'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Si ribadisce che secondo la giurisprudenza, il bene giuridico protetto dalla norma penale non è l'affidamento dei consumatori, ma un bene diverso, vale a dire la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come l'affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali.

Di fatto la Corte di Cassazione risolve un problema pratico che si è creato soprattutto con la diffusione del commercio online (e-commerce), ove su molti siti impazzano i così detti falsi d'autore.

Con la sentenza in esame, di fatto viene impedito di aggirare la tutela che la legge accorda al marchio registrato, che non potrà più essere aggirato semplicemente apponendo la dicitura "falso d'autore" o dicitura analoga sul prodotto.

Infatti, la contraffazione è in re ipsa sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato, determinando la necessità di scongiurare la confusione tra prodotti di marca e non e ciò a prescindere dall'idoneità a ingannare il compratore.

Repetita Juvant... no all'ipoteca per crediti inferiori agli 8.000,00 euro

Le imposte vanno pagate, ma contro l'accanimento di Equitalia nei confronti di contribuenti debitori di importi esigui nei confronti dell'Amministrazione Pubblica si è dovuta esprimere ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione.

Con la Sentenza n. 5771/2012 la Suprema Corte ha respinto un ricorso di Equitalia che, non contenta delle precedenti pronunce a lei contrarie, ha cercato di far affermare la legittimità dell'iscrizione ipotecarie anche per crediti irrisori, tuttavia con scarso successo e rimendiando una ulteriore batosta.

Confermando la precedente decisione, già oggetto di un apprezzato commento su questo blog, è stato ancora una volta escluso che l’iscrizione di ipoteca possa essere effettuata anche per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente della riscossione è autorizzato ex art. 76 del Dl 602/1973. E tale divieto opera anche per le iscirizioni effettuate prima della novella legislativa del 2010, che introduce ex lege il limite materiale degli € 8.000,00 per le espropriazioni immobiliari, con il risultato che ipoteche iscritte anche precedentemente all'entrata in vigore della predetta normativa devono essere dichiarate nulle e cancellate.

Interessante ad avviso di chi scrive è l'eventuale applicazione analogica del principio espresso dalla Cassazione ai rapporti tra privati.

mercoledì 27 giugno 2012

Cofermato il principio del risaricmento del danno al coniuge tradito... le corna possono costare caro

Facendo seguito ad una precedente pronuncia, di cui ci siamo già occupati, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui in materia di separazione il Tribunale può sia pronunciare l'addebito nei confronti del coniuge fedifrago sia condannare lo stesso al risarcimento del danno.

Secondo la Suprema Corte, i principi fondamentali della responsabilità civile ed in particolare il principio del neminem ledere (non danneggiare nessuno) ineriscono anche il rapporto familiare, seguendo una tendenza che si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della responsabilità aquiliana.

Per tale ragione, nel contesto familiare, il risarcimento  è dovuto in tutti i casi di violazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti … incidendo su beni essenziali della vita”.

All'adulterio è ricollegata la violazione dei diritti della salute e dei rapporti relazionali, proprio in quanto diritti connessi con la qualità di coniuge nonché è pure ricollegata la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, si configura come comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile.

Per tale ragione, secondo la giurisprudenza, le scappatelle possono costare molto caro.

venerdì 17 febbraio 2012

Cambiali e titoli di credito: il possesso della cambiale non vale titolo... bisogna dimostrare il diritto di credito

La Suprema Corte (Sent. n. 63/2012) ha consacrato il principio secondo cui il mero possessore della cambiale non ha diritto al pagamento se non fornisce la prova del diritto di credito di cui al pagherò cambiario.


Il mero possessore di un titolo di credito cartolare che non risulti prenditore né giratario dello stesso, qualora manchi sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostra l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito.

Infatti il principio del possesso del titolo non trova applicazione in materia di titoli di credito, dal momento che si può certo escludere che esso sia pervenuto al possessore in modo illecito.

Peraltro, chiarisce la Suprema Corte, in tali ipotesi il titolo non potrebbe neppure valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., poiché tale norma opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta.

Ne consegue che il mero possessore di un titolo all'ordine (privo di valore cartolare), qualora non risulti nella veste di beneficiario dal documento, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.

giovedì 16 febbraio 2012

Web-reputation: il direttore di giornali online non risponde per i commenti diffamatori

Con la Sentenza n. 44126/2011, la Corte di Cassazione ha fatto luce in merito ad un problematica molto attuale nell'era dell'informatizzazione e della diffusione dei giornali o riviste online e dei blog, vale a dire il problema della responsabilità penale dell'editore in merito ai commenti degli utenti.

E' noto che ormai tutti i quotidiani e riviste online danno la possibilità ai lettori di commentare le notizie per creare una sorta di interazione. Naturalmente, capita, e pure spesso, che si leggano commenti violenti e volgari contro soggetti richiamati nell'articolo.

Come noto, l'art. 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o il vice-direttore responsabile il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati.


Era controverso se tale norma fosse applicabile anche ai commenti dei lettori, che spesse volte sono oggetto di moderazione prima di essere pubblicati.

I dubbi erano accresciuti dalle Disposizioni Sulla Stampa, secondo cui sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipo grafiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.


Secondo la Corte di Cassazione, la norma penalistica di cui all'art. 57 cod. pen. non è suscettibile di applicazione con riferimento ai commenti dei lettori.

Infatti, secondo la Suprema Corte, la soluzione della diatriba risiede in una interpretazione letterale delle Disposizioni Sulla Stampa.

Infatti, dalla lettura della normativa in materia si evince che si può parlare di stampa in senso giuridico se ricorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.

Le pubblicazioni online non presentano alcuno dei requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico.

Il testo pubblicato su Internet esiste come unicum all'interno della pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware.

La diffusione del contenuto del periodico on-line avviene dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito, quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i pc collegati alla rete proprio come avviene per le notizie trasmesse dai telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori.

La Corte di Cassazione ha negato che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all’art. 57 c.p., proprio per la diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione e per la impossibilità di operare, in materia penale, una analogia in malam partem.


Se quindi il direttore non può essere ritenuto responsabile ex art. 57 cod. pen. per l'articolo in sé stesso, tanto meno potrà essere considerato responsabile per i commenti "postati" direttamente dall’utenza, senza alcuna possibilità di controllo preventivo da parte del direttore della testata.

Vi è una vera e propria impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell’articolo 57 del codice penale non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita.

Per concludere, quindi, l’inapplicabilità dell’articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste on-line discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest’ultima attività nel concetto di stampa periodica, sia per l’oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativa, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l’evento verificatosi, allo stesso nesso causale.







domenica 29 gennaio 2012

Rexlaw: business corporation – included sole traders – and enforcement of Decree n. 231/2001 – from the origins to the Thyssenkrupp case.


The conclusions reached by the Criminal Court of Taurin (Torino) in the criminal case proceeded against the management of Thyssenkrupp shed a light over the consequences - serious and important – of the enforcement of Decree n. 231/2001, which introduced – already more than 10 years ago – in the Italian legal system the principle of “corporate liability” for the crimes (there is a list of crimes funding the corporate liability) committed by managers, officers or employees in the interest and for the benefit of a “body” as such as private companies or sole traders.

The legal liability introduced by these rules, although named "administrative", actually has a very criminal nature, originating straight from the commission of crimes by managers or employees, which is derived a profit for the corporate body from.

It is also considered to be a direct responsibility, and therefore subjective, because the corporate liability is addressed “directly” to the company (even though the crime is necessarily committed by an individual) itself and, more in particular, to a gross negligence in the interior organization of the “body”, which is always presumed to be existing, according with the provisions of D.lgs. 231/2001.

The presumption of gross negligence can be avoided only demonstrating the adoption and effective enforcement of models and procedurs of corporate organization and business management and demonstrating, therefore, the clear willingness of the individuals (who committed the crime in interest and at advantage of the body) to get around the pre existing procedures and the models. 

And in fact, the "gross negligence" in the business organization - hence the corporate liability of the “body” - consists in the lack of the adoption of procedures and models for the business organization and corporate management. 

The Supreme Court also made clear that the company liability is a stand-alone and separate liability, compared to the responsibility of the individuals charged with alleged accusations. 

However the corporate liability doesn’t subsist if it’s possible to demonstrate that the body has adopted and effectively enforced, before the commission of crime by a manager or an employee, the procedures and models of business organization and corporate management and if those (models and procedures) are actually adequate and suitable to prevent the crimes contemplated by the list content in the D.lgs. n. 231/2001 and subsequent amendments. 

Hither in the absence of above mentioned procedures and models either in case of their inadequacy or failure in their practical enforcement, the company has to face a very consistent sanctioning system, which is being implemented with great rigor, as made clear by the territorial Courts, even in civil suits, and by the Supreme Court. 

As noted above, serious and significant are the punishments, both pecuniary fines and disqualifications/bans orders, provided by D.lgs. 231/2001.

Moreover, it should be underlined that the disqualification or ban from pursuing the core business of the company may be applied as a precautionary measure, whenever are alleged by the Prosecutor Office serious clues about the responsibilities of the body and there are substantial and specific elements from which is clear that new crimes of the same nature as such as those for which is proceeded can be committed pending the legal suit.

No punishment is, on the other hand, to be applied if the body had previously adopted organizational models and procedures and if it had been ensuring the regular implementation and practical enforcement.

Moreover, the D.Lgs. 231/2001 has to be coordinated with the rules in the area of security and safety measures on the workplace, since D.lgs. n. 231/2001 refers expressly the regulations in the area of security and safety on workplace due to the fact that it has recently been extended referring to crimes pertaining to labor law.

Consequently, stated that, if the bodies won’t comply to the rules provided in area of workplace safety and security, there’s a clear liability pursuant to D.lgs. n. 231/2011.

In particular, in case the bodies fail to comply with the prescription issued by D.lgs. n. 231/2001 and by the rules issued in the area of security and safety on workplace, the Ministry of Labour, through the local inspectors, may even issue an order - in this case of purely administrative nature - the banishment of the body from pursuing is workability in the following circumstances:

1) recourse to off the books workers in a percentage equal or mayor to/than 20% of workers with regular contracts;
2) Repeated violations of daily and weekly rest and excess of the maximum (average) weekly working hours;
3) serious and repeated violations of rules in area of security and safety at workplace.

Furthermore, as stated before, in addition to judicial sanctioning system above described, in the area of labor unlawful behaviors in business organization, emerges a disqualification/ban befitting an administrative nature (which can be appealed before the TAR).

It shall even pointed out that the crimes of manslaughter and culpable bodily harms, as a result of violation of rules in the area of security and safety on workplace, merge into the list of crimes funding the corporate liability. The sanctioning system to be applied in such cases is the one provided from the D.lgs. n. 231/2001.

Given that, even in the occurrence of one of the above mentioned crimes, the corporate liability can be avoided if it is proved the existence and enforcement of the procedures and models for the business organization and corporate management beyond a system of internal regulation and controls in terms of security and safety work on work place.

In light of this legal system, the necessity to comply with provisions of D.lgs. 231/2001 is especially for the business corporations or sole traders an urgent priority, meanwhile bodies still underestimate given the serious and expensive risks associated with the lack of procedures and organizational models required by law.

Nevertheless, the risk faced by those bodies which do not comply with the requirements demanded by D.lgs. n. 231/2001 is very high and it is the actual ban/disqualification from the business market, not forgetting that, at best, the body can keep operating just after the appointment of a judicial commissioner, and only in special cases. 

The disqualification/ban has a serious impact on the workability of the company and due to this may necessarily have aftermaths and repercussions on occupational levels,

So it hard to understand why Italian companies have failed and are still failing to comply with the legislation rules under discussion. 

Moreover, in recent years, there has been a huge improvement in the enforcement of the provisions contained in D.lgs. n. 231/2001 as appears from many precautionary measures issued by the Courts and consisting in the vary disqualification/ban measures provided by D.lgs. 231/2001.

It surely appears clear that the Italian Courts are enforcing the Decree 231/2001 with severity, sanctioning the body issuing precautionary measures ever since the beginning of the processes, during the investigations, for the crimes committed by managers or employees in the interest and at advantage of the body itself. 

As a further demonstration of the severity shown up by the Courts in this matter, it must be pointed out, as written in previous posts, that pursuant to the Supreme Court the bodies which failed in the adoption and implementation of organizational models and procedures required by the law represent a danger for the whole society and economic system. 

Therefore, pursuant to the Supreme Court, all the bodies must comply necessarily with the provisions of D.lgs. n. 231/2001 except for the State, the local governments and all institutions that perform relevant and constitutional functions which can be dispensed from this compliance (Sent. No 20560/2010, 28699 / 2010).

According to the Supreme Court, the provisions issued by the D.lgs. n. 231/2001 are to be applied even to the sole traders, which must adopt models and procedures to avoid the corporate liability.
This is a logical conclusion, given the intimate connection established between D.lgs. 231/2001 and rules on  safety and security on the workplace.

Of particular importance is also the decision n. 1774/2008, issued by the Court of Milan, which charged as responsible managers (directors, general managers) of a private company for the damages caused to the stake holders from the lack of models and procedures. 

In fact, the company, which hadn’t been complied to the provision of the D.lgs. n. 231/2001, was banned by the Court from any business activity due to the commission of crimes listed by the D.lgs. n. 231/2001 in its interest and at its advantage. 

It was right the lack of models and procedures to urge the criminal Court to issue a precautionary measure, banning the company itself from continuing its activity, with big damages for stake holders, who sued the managers before the Civil Court for damages compensation. 

The decision issued by the Court of Milan, especially in light of the principles enunciated by the Supreme Court above described, leads to the following statement "it is compulsory for the businesses to provide comply with the prescriptions issued by the D.lgs. n. 231/2001", and this is necessary right to free the managers (Directors, general managers, etc ...) from the risk of being sued even before the Civil Courts in case of suits for professional malpractice lodged by stake holders against them - under the prescription of art. 2393 cod. Civil Code. 

The statements consecrated by the Milan’s Court House sounds like a clear warning to the managers of companies, such as directors and general managers, not to be indifferent towards the provisions of Legislative Decree n. 231/01.

The indifference can be extremely “expensive” for the managers, since the liability referred to the D.lgs. n. 231/2001 is often based on the negligence in their conducts and behaviors.

In order to adapt your company to the provisions of D.lgs. n. 231/2001, Rexlaw (renatomusella@hotmail.com) is able to put at your disposal the know-how and highly qualified team to provide professional assistance.

sabato 28 gennaio 2012

Rexlaw: Imprese - anche individuali - e modelli 231/2001 - dalle origini alla sentenza Thyssenkrupp.

Le conclusioni del processo penale contro il management della Thyssenkrupp ha portato agli onori della cronaca le conseguenze – gravi e rilevanti – dell’applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001, che ha introdotto ormai da oltre 10 anni nel nostro ordinamento giuridico il principio di responsabilità degli enti con riferimento ai reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse e a vantaggio dell’azienda stessa.

La responsabilità introdotta dalla normativa in esame, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, in realtà ha natura penale, avendo la stessa origine dalla commissione di reati da parte di persone fisiche da cui sia derivato un profitto per l’ente collettivo.

Si tratta inoltre di una responsabilità diretta, e quindi soggettiva, in quanto ascrivibile a fatto e colpa dell’ente stesso e, più in particolare, da una colpa – grave - dell’organizzazione dell’impresa, che viene sempre presunta.

E tale presunzione può essere superata, in virtù della circostanza esimente prevista dall’art. 6 del decreto stesso, solo dimostrando l’adozione e l’efficace applicazione di un valido modello di organizzazione e gestione dell’ente e dimostrando, quindi, la evidente volontà del soggetto agente di eluderlo.

Ed infatti la “colpa grave”, elemento psicologico fondante tale responsabilità, consiste nell’omissione da parte dell’ente dell’adozione dei modelli di organizzazione e gestione dell’ente.

La Giurisprudenza sul punto ha pure chiarito che la responsabilità dell’ente è autonoma e distinta rispetto alla responsabilità dell’autore del reato.

Viene quindi esclusa la responsabilità de qua proprio qualora l’ente sia in grado di dimostrare che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto delittuoso, modelli di organizzazione e di gestione adeguati ed idonei a prevenire i reati contemplati dallo stesso D.Lgs n. 231/2001 e dalle successive modifiche.

In mancanza dei modelli organizzativi o in caso di loro inadeguatezza nonché in caso di mancata applicazione, l’ente va a scontrarsi con un sistema sanzionatorio rilevantissimo, che viene attuato con molto rigore, come peraltro risulta dalle sentenze sia dei Giudici di merito, anche in abito civilistico, che della Corte di Cassazione in materia.

Come anticipato in precedenza gravi e rilevanti sono le sanzioni, di natura pecuniaria ed interdittiva introdotte dal D.lgs. 231/2001.

Peraltro, giova rilevare come le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.

Naturalmente alcuna sanzione si applicherà nel caso in cui l’ente si fosse adeguato alla normativa in esame, adottando i modelli organizzativi ed assicurandone la puntuale attuazione ed applicazione pratica. 

Peraltro la normativa di cui al D.lgs. 231/2001 deve essere necessariamente coordinata con la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, dato il richiamo espresso operato dal D.lgs. 231/2001 proprio alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Ne consegue, sotto tale profilo, che il mancato adeguamento delle imprese alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro determina altresì una responsabilità ex D.lgs. 231/2011.

In particolare, in caso di mancato adeguamento degli enti alle normative ex D.lgs. 231/2001 ed in materia di sicurezza sul lavoro, il Ministero del Lavoro, tramite gli ispettorati locali può emettere un provvedimento – in questo caso di natura prettamente amministrativa - di sospensione delle attività a tutte le imprese al verificarsi delle seguenti circostanze:

1) impiego di personale in nero in percentuale pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati; 
2) ripetute violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali nonché superamento dell’orario massimo (medio) settimanale; 
3) gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Pertanto si aggiunge al nucleo di sanzioni interdittive giudiziarie una sanzione interdittiva di natura amministrativa (quindi ricorribile avanti ai TAR).

Si rileva inoltre che i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, conseguenti a violazione delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, vanno poi ad aggiungersi alle fattispecie di responsabilità amministrativa di società ed enti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema sanzionatorio è quindi quello del D.lgs n. 231/2001 e qualora si verifichino un omicidio o una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme sulla salute sul lavoro, gli enti sono severamente puniti, anche se la sanzione varia a seconda della gravità del reato commesso.

Anche al verificarsi di uno dei nuovi delitti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, vi è la possibilità di esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente, a condizione che questo si fosse dotato di un modello organizzativo e di controllo anche in tema di sicurezza sul lavoro.

E’ evidente che alla luce di questo quadro normativo l’adeguamento a questa normativa costituisce una priorità assoluta per le imprese, che tutt’ora sottovalutano i rischi connessi alla mancata adozione delle procedure e dei modelli organizzativi richiesti dalla legge.

Eppure il rischio cui vanno incontro gli enti che non si adeguino ai precetti del D.lgs. n. 231/2001 è elevatissimo ed è rappresentato dalla vera e propria interruzione dell’attività aziendale, che potrà tutt’al più proseguire solo con la nomina di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive, andando ad incidere sull’operatività dell’impresa, possono avere gravi ripercussioni a livello occupazionale.

Non si comprende quindi per quale ragione le imprese italiane abbiano e stiano ritardando l’adeguamento alla normativa in esame.

Peraltro, negli ultimi anni si è registrata una netta accelerazione da parte della Giurisprudenza nell’applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto in oggetto e che si è principalmente concretizzata in una serie di ordinanze cautelari con le quali sono state irrogate alle società coinvolte le varie misure interdittive previste e che fa intuire un forte rigore della giurisprudenza nell’applicare il D.Lgs n. 231/2001 e sanzionare gli enti per i reati commessi dai vertici o dai subordinati.

Ad ulteriore dimostrazione del rigore mostrato dalla Giurisprudenza in materia, si ricorda, come già scritto in precedenti post, che secondo la Corte di Cassazione l’ente che non ha attuato modelli organizzativi idonei a prevenire i reati è un soggetto pericoloso nell’ottica cautelare e pertanto la relativa adozione è obbligatoria in quanto ne sono esonerati dall’applicazione solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici (Vd. Sent. n. 20560/2010; 28699/2010). 

Anzi secondo la Suprema Corte alle disposizioni in materia di responsabilità penale degli enti soggiacciono addirittura le Imprese Individuali.

Conclusione logica soprattutto a seguito dell’intimo collegamento realizzato tra D.lgs. 231/2001 e normativa in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro. 

Di particolare rilievo è poi la Sentenza n. 1774/2008, emessa dal Tribunale di Milano, con la quale sono stati condannati, in sede civile, al risarcimento del danno i vertici (amministratori, direttori generali) di una società già condannata in un procedimento ex D.Lgs. 231/2001.

La statuizione del Tribunale di Milano, soprattutto alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione sopra riportati, porta in modo pacifico all’affermazione “di una sorta di obbligatorietà di fatto per l’inserimento degli schemi organizzativi nel tessuto societario”, e ciò al fine di mandare esenti da responsabilità anche civilistica i vertici degli enti in caso di cause di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. (amministratori, direttori generali etc…).

I precedenti giurisprudenziali in materia suonano infatti come un avvertimento rivolto ai vertici delle società, come gli amministratori e i direttori generali, a non rimanere inerti davanti al disposto del D.Lgs. 231/01.

L’inerzia rischia di costare cara, poiché la responsabilità attribuita ai vertici aziendali trova fondamento proprio nella negligenza della loro condotta.

Nell’ottica di adeguare la Vostra impresa alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, lo scrivente (renatomusella@hotmail.com) è in grado di porre al Vostro servizio il know how acquisito ed offrire assistenza professionale altamente qualificata.



Rexlaw - riproduzione riservata

venerdì 20 gennaio 2012

Obbligazioni solidali: i condebitori non rispondono delle spese sostenute dal creditore per il recupero del credito verso il condebitore prescelto per il pagamento


La Corte di Cassazione (Sent.1 n. 8329/2011), ha sancito il principio per cui solo per le spese liquidate in sentenza sussiste una responsabilità solidale dei condannati in solido, mentre le successive spese necessarie a recuperare il quantum debeatur sono a carico del solo condebitore nei cui confronti è stata instaurata l'azione esecutiva, mentre gli altri condebitori sono obbligati esclusivamente per quanto di propria stretta competenza.  

La Corte di Cassazione ritiene infatti che non sussistesse solidarietà per le spese di recupero del credito.

Infatti, argomenta la Suprema Corte, non è possibile pretendere dal debitore solidale che abbia adempiuto spontaneamente o al quale comunque non sia imputabile alcun inadempimento, senza costringere il creditore ad una preventiva minaccia di esecuzione col precetto o ad un'esecuzione nei suoi confronti, il pagamento delle spese di una siffatta attività che il creditore abbia preventivamente svolto senza successo nei confronti di altro obbligato solidale.

venerdì 2 dicembre 2011

L'Internet provider non è tenuto a "sorvegliare" le comunicazioni che transitano sulla sua rete per impedire lo scambio di file protetti da diritto d'autore


La Corte di Giustizia ha stabilito il principio secondo cui il diritto dell'Unione Europea vieta che un fornitore di accesso ad Internet sia diretto destinatario di un ordine di predisporre un sistema di filtraggio per tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, applicabile indistintamente a tutta la sua clientela - a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo - al fine di identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file. 

Infatti, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere che venga emanata un'ordinanza nei confronti degli intermediari, come i fornitori di accesso a Internet, i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro diritti. 

Le modalità delle ingiunzioni sono poi disciplinate dal diritto processuale dei singoli Stati. 

Le legislazioni nazionali devono rispettare le limitazioni derivanti dal diritto dell'Unione, ed in particolare il divieto imposto dalla direttiva sul commercio elettronico di adottare misure che obblighino un fornitore di accesso ad Internet a procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete. 

Sebbene, infatti, la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può desumersi né da tale Carta, né dalla giurisprudenza della Corte, che tale diritto sia intangibile e che la relativa tutela debba essere garantita in modo assoluto.








RESPONSABILITÀ CIVILE – IL GIUDICE DEVE IMPUTARE ANCHE IN PRESENZA DI PATOLOGIE PREGRESSE DEL PAZIENTE L'INTERA RESPONSABILITA' SUL MEDICO PER POI RIDURRE IL RISARCIMENTO PROPORZIONALMENTE ALLA INCIDENZA DELLA CONDOTTA DEL MEDICO NELLA CAUSAZIONE DELL'ILLECITO

La Suprema Corte ha stabilito un interessente principio di diritto nei casi in cui la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo del rapporto "causa - effetto", alla concomitanza tanto della condotta del personale medico quanto fattore naturale rappresentato da una pregressa situazione patologica del danneggiato.

Secondo la Suprema Corte in tali casi il giudice deve in ogni caso acceertare l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento e, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., ricondurre in un primo momento l’evento di danno interamente all'autore della condotta illecita.

In un successivo momento dell'inter logico, il Giudice dovrà  poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa incidenza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).

Questo principio avrà importanti conseguenze sotto il profilo risarcitorio in quanto il Giudice, in tutte le ipotesi analoghe, è tenuto in ogni caso ad ascrivere l'intera responsabilità al personale medico per poi ridurre, a seguito dell'esame delle concause eventuali, il livello della responsabilità, introducendo quindi un presunzione iuris tantum, sulla colpa del medico. Su quest'ultimo graverà quindi l'onere di provare la scarsa incidenza della sua condotta sulla produzione del danno.

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