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domenica 24 novembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Рекомендую: Адвокат Musella Renato, участник проекта Праворуб

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martedì 19 novembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: «ВКонтакте» заблокировали на территории Италии



MK&PARTNERS Адвокат в Италии 

Кинокомпания Medusa Film, входящая в холдинг Mediaset бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, добилась судебного постановления о блокировке на территории Италии сайта социальной сети «ВКонтакте». 

Главная страница соцсети vk.com 18 ноября появилась в списке заблокированных по решению суда сайтов публикуемом на сайте Observatorio Censura.

Указанный фильм «Солнце льет как из ведра» (Sole a catinelle) действительно был размещен в социальной сети, однако на момент написания этой заметки поиск во «ВКонтакте» по названию фильма выдавал только ссылку на его трейлер.

Пользователи «ВКонтакте» из Италии подтверждают факт блокировки соцсети некоторыми провайдерами. 

В то же время, как отмечается, с помощью мобильного телефона зайти на сайт все еще возможно.

18 ноября также стало известно о частичной блокировке «ВКонтакте» в России. 

Доступ к интернет-сайту был ограничен «Ростелекомом». Представители компании сообщили, что решение о блокировке было вынесено Лефортовским районным судом города Москвы, однако, что послужило причиной блокировки, не уточнили.

Решение суда уже витало в воздухе долгое время, потому что незаконно свободно распространять материалы, попадающие под авторские права, без выплаты авторского вознаграждения. В конце концов, уже много лет назад музыканты и авторы видео были разгневаны YouTube. 


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domenica 10 novembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: La vendetta della suocera - secondo atto: la casa coniugale in comodato deve essere restituita al proprietario che ne faccia richiesta anche se assegnata dal Tribunale al coniuge affidatario della prole


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Quando l'immobile concesso in comodato da un terzo venga assegnato in godimento al coniuge ed alla prole a seguito di separazione, l'assegnazione non può protrarsi per tutto il tempo necessario a soddisfare le esigenze familiari. 

Infatti, quando il bene immobile oggetto di comodato sia stato destinato ad abitazione della famiglia, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa ad uno dei coniugi resta regolato dalla disciplina del comodato, negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica, nella fase fisiologica della vita matrimoniale.  

Ne consegue la piena applicabilità dell'art. 1810 cod. civ. in caso di comodato a tempo indeterminato.

Secondo la suddetta norma, ove il comodato sia stato concluso senza determinazione di durata, il coniuge assegnatario è tenuto, quale comodatario, a restituire il bene non appena il comodante lo chieda. 

E ciò a maggior ragione se il comodante non è una persona fisica (ad esempio, genitore o parente dell'ex coniuge), ma una società. 

La sentenza in commento ribadisce l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, secondo cui il bene immobile di proprietà di un terzo che, quale precedente casa coniugale, sia stato assegnato al coniuge affidatario della prole, deve comunque essere restituito al legittimo proprietario, il quale ne faccia richiesta ex art. 1810 cod. civ.

Tale risultato tutela i diritti e l'affidamento dei terzi, e penso soprattutto ai genitori di uno dei coniugi,  che non devono vedere compresso il proprio diritto di proprietà, in ragione della crisi coniugale.

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Crisi di coppia: il marito fedifrago e violento risponde sempre della propria condotta con l'addebito della separazione anche se la moglie si è vendicata, denigrandolo di fronte alla prole

Quando una coppia scoppia le colpe non sono mai da una parte sola.  

Ma quando il giudice deve addebitare una separazione, deve pur sempre compiere una valutazione comparativa del comportamento dei due coniugi, pesando quale dei comportamenti è il più grave.

Infatti, al Tribunale è sempre richiesto di valutare quale dei comportamenti tipici della casistica in materia di crisi familiare è quello determinante, e cioè passibile di essere punito con l'addebito.

Spesso di fronte al Giudice compaiono un marito che ha tenuto un comportamento violento ed ha tradito la moglie e, naturalmente, proprio quest'ultima che, a sua volta, si è vendicata, denigrando il marito nei confronti dei figli per provocare in loro un odio nei confronti del padre.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2013, n. 23236), in questi casi, è legittimo l'addebito della separazione al marito violento e fedifrago e non alla moglie che con un atteggiamento rigido e vendicativo lo abbia denigrato agli occhi del figlio per provocare odio nei suoi confronti.

Alla moglie, infatti, in una siffata ipotesi non sarebbe ascrivibile alcuna volontaria violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, avendo la stessa solo reagito alle violazioni commesse dal marito, il quale, invece, ha violato il vincolo coniugale, assumendo un comportamento aggressivo e violento nei confronti sia della moglie sia dei figli e coltivando una relazione extraconiugale con un'altra donna, il che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale. 

In questi casi, la comparazione dei comportamenti dei coniugi deve portare ad una motivata valutazione di merito sfavorevole al marito. 

Certo un atteggiamento unilaterale ed eccessivamente rigido di un coniuge teso a squalificare l'altro coniuge agli occhi dei figli e a provocare negli stessi odio nei confronti del genitore, in re ipsa, sopratutto se protratto per lungo tempo nel corso del rapporto matrimoniale, rappresenta in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli di cui all'art. 147 cod. civ., oltre che una grave violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge. 

Ma ciò, si ribadisce, solo se una siffatta condatta dovesse essere ingiustificata e priva di cause scatenanti.

Se al contrario, essa si inserisce in un contesto di tradimenti ed abusi, non può in alcun modo essere causa di addebito, oltre che di risarcimento del danno, e deve essere, se non giustificata, quanto meno compresa. 

 

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Le pillole di Rex Law: per il reato di bancarotta semplice per omessa presentazione dell'istanza di fallimento in proprio deve essere provata la colpa grave dell'imprenditore

Come noto, tra gli elementi integrativi del reato di bancarotta semplice vi è il mancato deposito dell'istanza di fallimento in proprio, a seguito della quale si sia aggravato il dissesto finanziario dell'azienda in crisi.

Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43414/2013, sotto il profilo psicologico è richiesta quanto meno la prova della colpa grave per la commissione del reato.

La gravità della colpa non può ritenersi presunta, laddove il fallimento non sia tempestivamente richiesto dall’imprenditore in stato di insolvenza ed una diversa soluzione apparirebbe per un verso priva di ragionevolezza, oltre a non trovare giustificazione alcuna dal dettato normativo.


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domenica 27 ottobre 2013

La normativa Anti-Femminicidio - novità legislative e prospettive applicative e di successo

E' finalmene stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la normativa speciale emanata in tema di femminicidio a causa della inarrestabile strage quotidiana di donne innocenti, vittime dell'orco che troppo spesso si nasconde nel focolare domestico.

Gli specialisti di Mk&Partners sono da anni in prima linea tanto nella difesa delle donne vittime di violenze quanto dei compagni vittime di calunnia da parte di ex inviperite.

Non si può tacere sul fatto che, purtroppo, l'emanazione di una normativa speciale in materia si è resa necessaria a causa del malfunzionamento della giustizia e delle difficoltà da parte dei magistrati di applicare la normativa vigente,

E ciò proprio perché in Italia la fa da padrone un eccessivo garantismo, che trasforma, agli occhi dell'opinione pubblica, le vittime in carnefice. 

Su questo blog non si fa politica, ma un giurista intellettualmente onesto non può esimersi dal denunciare i danni sociali dell'eccesso di buonismo e garantismo. 

Non ha senso promulgare nuove leggi, se non si è in grado di applicare il diritto vigente. 

I reati di stalking, molestie, lesioni, minacce, omicidio et similia sono già presenti nel nostro ordinamento, così come sono presenti le misure cautelari, che, tuttavia, solo in rari casi trovano puntuale applicazione.

Lo Stato di Diritto non è quello stato che necessita di legislazione emergenziale per tutelare i propri cittadini.

Basterebbe, per ogni tipo di reato, mettere da parte il garantismo, vero male del nostro sistema giudiziario, e perseguire seriamente e duramente, anche in sede cautelare, i responsabili in presenza di notizie di reato che appaiono sin da subito fondate.

D'altro canto bisogna punire seriamente i calunniatori ed i loro consulenti, che solo per screditare l'ex di turno si invetano di sana pianta denunce su fatti inesistenti. 

Non bisogna dimenticare che un recente studio del Tribunale di Roma ha svelato che oltre la metà delle denunce per maltrattamenti in famiglia è inventata, al mero fine di screditare la figura dell'ex partner.

E' solo così che si proteggono le vittime dei reati.

Che senso ha introdurre il reato di femminicidio, se poi dobbiamo confrontarci con i proclami dei nostri ministri di Interno e Giustizia, frettolosi nello svuotamento delle carceri e nello smussamento delle misure cautelari.

Alfano si duole del fatto che nel 25% dei casi il soggetto sottoposto a misura cautelare viene poi assolto. 

Ebbene, se la matematica non è un'opinione, se il 25% dei detenuti soggetto a misura cautelare è assolto alla fine del processo, vuol dire che nel 75% la misura cautelare viene a ragione adottata e che, quindi, in linea di massima il sistema funziona. 

Bisogna poi considerare che di questo 25% di casi, solo una minima parte attiene a misure cautelari restrittive della libertà personale. Le misure cautelari vanno dal carcere preventivo al divieto di frenquetazione di determinati luoghi. 

Non si vuole certo negare che di questa minima parte di persone che vengono assolte, pur essendo state sottoposte a misura cautelare, vi sono senz'altro dei casi di misure applicate con troppa fretta, ma sono la minima parte.

Lo Stato deve dire espressamente da che parte sta, perchè rebus sic stantibus è chiaro che il Governo, in persona del ministro Alfano, da un lato svuota le carceri e cerca di limitare il ricorso alle misure cautelari, ma poi emana decreti emergenziali in difesa delle donne.

Si introducono nuovi reati, ma non si puniscono gli autori perché la preoccupazione del governo è rivolta non alla difesa della popolazione, ma alla difesa dei carnefici.  

Fatta questa doverosa premessa, ecco alcune delle principali novità in relazione al contrasto alla violenza sulle donne. 

Il nuovo parametro su cui misurare aggravanti e misure di prevenzione è la relazione affettiva tra vittima e carnefice.

Rilevante sotto il profilo penale è la relazione tra due persone, a prescindere dal fatto che convivano o dal vincolo matrimoniale. 

Viene introdotta una nuova circostanza aggravante generica, applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. 

Quanto all'aggravante dello stalking commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio. 

Aggravanti specifiche, inoltre, sono previste nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche se separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva. 

Se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile, mentre rimane revocabile in tutti gli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all'autorità giudiziaria, e ciò al fine di garantire la libera determinazione e consapevolezza della vittima. 

Il questore, in oltre, in presenza di denunce per percosse o lesioni (ora dfiniti come reati sentinella) può ammonire il responsabile, richiedendo altresì al Prefetto di procedere con la sospensione della patente di guida del molestatore. 

Si estende, quindi, alla violenza domestica una misura preventiva già prevista per lo stalking. 

Pur non essendo ammesse segnalazioni anonime, è garantita la segretezza delle generalità del segnalante. 

L'ammonito deve essere informato dal questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio. 

In caso di flagranza, l'arresto sarà obbligatorio anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. 

A prescindere dalll'arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria, su autorizzazione del Pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze), può applicare la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'aggressore potrà essere controllato attraverso il braccialetto o altri strumenti elettronici. Nel caso di atti persecutori, inoltre, sarà possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche. 

Da quanto precede è evidente che questa legislazione antifemminicidio, tanto sbandierata come innovativa e risolutiva, non è altro che un calderone di reati e misure già esistenti, ma non applicate in modo opportuno dai magistrati inquirenti e decidenti.

Proprio per questa ragione, se non si riscoprono i principi ispiratori del nostro ordinamento penalistico (principio di non colpevolezza e non di innocenza) e non si restituiscono alla pena tutte le sue naturali funzioni precipue (non solo rieducativa, ma anche punitiva, deterrente e neutralizzativa), nel nostro Paese non vi sarà giustizia, e questo discorso vale per tutte le vittime dei reati, incluse le donne maltrattate e uccise dall'orco che si nasconde dentro casa.

Nessun risarcimento per i passanti ripresi in TV in occasione di eventi sportivi o manifestazioni di pubblico interesse come il gay pride

Un uomo viene innocentemente ripreso dalla telecamera di un noto TG il giorno del gay pride, mentre si trova alla Stazione Centrale di Milano, luogo di incontro di molti partecipanti, e le immagini vengono diffuse in un servizio dedicato all'evento.

Le immagini in questione sono del tutto innocenti. Un flash di pochi secondi in cui l'uomo si trovava all'interno della stazione, in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, la quale faceva solo da sfondo del contestato servizio televisivo.

Insomma, già dall'incipit si capisce come la macchina della giustizia italiana abbia dedicato tre gradi di giudizio a questo personaggio, che per una mera questione di principio abbia ritenuto violati i propri diritti fondamentali. 

Ciò che stupisce è che costui sia addirittura riusciuto ad ottenere - in primo grado - la condanna della redazione del TG ad un risarcimento danni di € 20.000,00 (ripeto, € 20.000,00) per violazione della privacy.

La Corte d'Appello di Roma, tuttavia, ha riconsiderato il caso, annullando la condanna al TG ed ordinando all'uomo la restituzione del risarcimento disposto dal Giudice di primo grado.

L'uomo, sempre pungolato dal principio di non essere associato al gay pride, non si da per vinto e propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, ma la Suprema Corte ha confermato la sentenza di secondo grado e, dopotutto non poteva essere altrimenti.

Infatti, la violazione della privacy non si configura quando l’esposizione, o la pubblicazione, dell’immagine altrui non può considerarsi abusiva e ciò avviene ogni qual volta l'immagine si ricolleghi a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 

Il concetto di avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non deve essere inteso in senso così restrittivo da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l’evento stesso, dovendosi ritenere ricompresi nella previsione legislativa anche quegli episodi che, pur non integrando in sé l’evento, al medesimo si ricolleghino in modo inequivocabile (come l'arrivo in stazione dei partecipanti ad un evento di interesse nazionale).

Se ci fate caso, anche in occasione di eventi sportivi o politici, i relativi servizi giornalistici sono corredati da immagini raffiguranti l'arrivo dei partecipanti in aeroporti, stazioni, porti.  

Il principio giurisprudenziale consacrato è in parole semplici il seguente, Come nessuno può dolersi di essere stato ripreso mentre passeggiava in montenapoleone il giorno di inizio dei saldi o alla stazione il giorno dell'arrivo dei tifosi di una squadra di calcio, allo stesso modo non  può dolersi di essere stato ripreso il giorno del gay pride.

Un diverso orientamento giurisprudenziale ed una diversa interpretazione della normativa in materia di privacy porterebbe, infatti, all'assurdo di costringere i mass media a manipolare tutte le immagini - per ogni tipo di servizio o reportage - onde non urtare la sensibilità dei soggetti di volta in volta ripresi dalle telecamere. 

Aderendo alla tesi del nostro personaggio, anche un tifoso di una squadra calcistica potrebbe lamentarsi per il fatto che la sua immagine sia associata ad una partita della squadra avversaria.

Onde evitare tali abusi, nessuno può dolersi per essere stato ripreso nel bel mezzo di una folla anonima di passeggeri, la quale faceva solo da generico sfondo. 

Dopotutto, se il nostro personaggio avesse preso parte attivamente alla manifestazione avrebbe offerto consapevolmente la propria immagine a difesa del gaypride e non potrebbe certo dolersi della ripresa televisiva. 

Se, invece, egli si trovava casualmente all’interno della stazione di Milano, senza alcun contatto con i manifestanti, è evidente che l’eventuale ripresa televisiva non potrebbe danneggiarlo, figurando egli come quivis de populo, assolutamente non ricollegabile con la partecipazione alla manifestazione del gay pride.

Un luogo pubblico quale la Stazione Centrale di Milano, non è certo il luogo più adatto per invocare la tutela della privacy e la riservatezza e non si può certo pretendere che, in relazione ad un contesto pubblico, operino le stesse tutele in materia di privacy previste per un contesto privato, quale il giardino di casa propria. 

Quando si circola in luoghi pubblici o di pubblico interesse, peraltro in occasione di manifestazioni di rilevante peso mediatico, bisogna accettare il rischio di essere ripresi dalle telecamere. Come, ad esempio, potrebbe avvenire in occasione di una manifestazione politica, sportiva o di costume.

Peraltro, il tempismo del nostro personaggio non è certo dei migliori. E' noto come oggi vi sia una forte sensibilizzazione dell'opinione pubblica contro le discriminazioni sessuali.

Infatti, è evidente che il nostro personaggio ha promosso un giudizio, arrivato fino al terzo grado, sulla base della convinzione che l'associazione della propria immagine ad un servizio sul gay pride potesse avere risvolti lesivi del proprio onore e decoro, diritti inviolabili della persona.

Forse il nostro amico avrebbe fatto meglio a prendersi meno sul serio e a giustificare di fronte alla famiglia ed agli amici del bar la propria presenza in TV in occasione del gay pride con un po' di auto-ironia. 

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