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martedì 3 marzo 2020

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Un duro colpo alla separazione patrimoniale nella Srl: più responsabilità per gli amministratori

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Con il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si è proceduto a riscrivere completamente la storia della piccola e media impresa italiana. 

Gli effetti di questo decreto non sono noti a tutti perchè sono stati scaglionati nel tempo forse proprio per tentare di diluire agli occhi dell'opinione pubblica i danni di questo decreto che rischia di mettere in crisi l’impresa e la libertà di iniziativa economica.

Più che un sistema di misure per salvare le imprese in difficoltà, questa riforma serve ad accrescere le difficoltà, fino a portare a morte inevitabile le imprese in crisi.

In particolare, a destare preoccupazione è il VI comma dell’articolo 2476 cod. civ., aggiunto dall’articolo 378 del Codice della crisi d’impresa: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».
Di fatto si tratta della cancellazione della separazione patrimoniale perfetta tra l'amministratore di S.r.l. e il patrimonio sociale, posto che i creditori particolari della società potranno proporre azione direttamente contro gli amministratori, che spesso sono anche i soci dell'impresa. In ogni caso, oggi fare l'amministratore di S.r.l. sarà ancora più pericoloso, aumentando le responsabilità.
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domenica 1 dicembre 2019

I precedenti di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: L'Avv. Renato Musella riscrive l'interruzione del nesso causale nel concorso esterno di cause - Tribunale Penale di Sondrio: https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/18/sondrio-scontro-tra-camion-e-treno-due-morti-sulla-statale/503820/

Spesso, a seguito di morte o lesioni nell'ambito di incidenti stradali, le procure della repubblica, soprattutto oggi a seguito dell'introduzione dei reati di lesioni stradali e omicidio stradale, tendono ad estendere eccessivamente il numero dei soggetti considerati penalmente responsabili, processando soggetti la cui responsabilità dovrebbe essere pacificamente esclusa.
Ciò avviene in ragione di una non corretta e zelante applicazione dell'art. 41 c.p.
Ai sensi di tale norma, il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento​. 
Si pensi al caso di un incidente banale, dal quale tutti i soggetti coinvolti escano illesi o lievemente feriti.
Successivamente, tuttavia, succede un qualcosa di nuovo, che muta radicalmente lo scenario e quello che sembrava un normale tamponamento diventa uno scenario totalmente diverso, in cui vi sono morti e feriti.
Si pensi al caso in cui a seguito di un sinistro, i soggetti coinvolti si fermino sulla corsia di emergenza per le constatazioni amichevoli, ma all'improvviso sopraggiunga un camion che investa le persone presenti cagionando morte e lesioni. Oppure si pensi al caso in cui una persona leggermente ferita a seguito di un incidente poi muoia in ospedale. 
Sono casi effettivamente capitati all'Avv. Renato Musella e dallo stesso vinti.
Secondo chi scrive, infatti, si devono tenere separati i diversi scenari intervenuti e vedere se con la causazione del sinistro è possibile considerare concluso il primo scenario e considerare esaurite tutte le eventuali responsabilità dell'imputato. 
Ciò è possibile se dalla presunta violazione della norma cautelare del Codice della Strada posta in essere dunque non sia derivato né l'evento morte né l'evento lesioni. O derivino solo lesioni lievi. Si devono poi analizzare gli scenari successivi e vedere se chi ha causato il sinistro iniziale o meglio se il sinistro iniziale mantenga un ruolo attivo anche anche per gli scenari successivi.
L'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento posto in essere nel primo scenario e l'evento dannoso avvenuto in uno scenario successivo.
Le procure tendono a non separare gli scenari ed a considerare un unico scenario, ritenuto un Unicum indissolubile.
Tale unicum tuttavia deve essere sempre provato e non semplicemente presupposto e si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o, come nel caso di specie, è stato comunque determinato da una causa diversa e fra un istante vedremo perché e quali sono state le cause diverse.
Come noto, il principio della condicio sine qua ritenuto applicabile dall'accusa nella fattispecie che ci occupa, ovvero il principio secondo cui qualunque comportamento che ha influito sul verificarsi dell'evento ne costituisce causa indipendentemente dal concorso di altre circostanze è temperato dalla previsione del secondo comma dell'art. 41 c.p. a norma del quale le causa sopravvenute escludono il nesso di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Tutto ciò si iscrive nell'assodato indirizzo giurisprudenziale che ritiene integrato il nesso di causalità ex artt. 40 e 41 del c.p. nell'omicidio colposo solo quando la causa principale dell'evento morte sia da ravvisarsi nel comportamento negligente o imprudente del soggetto agente. 
Del resto, sarebbe stato assolutamente iniquo punire chi abbia fornito soltanto uno spunto ad una libera e consapevole auto-esposizione della vittima al pericolo. 
Esiste un principio di auto-responsabilità che impedisce l'imputazione dell'evento a chi con l'evento centra solo superficialmente. 
Il Giudice di legittimità enuncia il principio secondo cui non sussiste il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento mortale se la condotta della persona offesa si presente del tutto eccezionale ed imprevedibile indipendente dal fatto del reo e si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed autonomo dell'evento. E' quindi evidente che per giurisprudenza costante l'indagine circa la sussistenza del nesso eziologico deve avere mira il rapporto fra varie cause al fine di accertare se quelle prossime siano fattori eccezionali, imprevedibili ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente ovvero ne costituiscano solo lo sviluppo naturale.
Ancora la giurisprudenza dominante ha precisato che in tema di rapporto di causalità la causa da sola sufficiente a determinare l'evento è quella che non soltanto appartiene ad una serie causale completamente autonoma rispetto a quella posta in essere con la condotta dell'agente ma anche quella che pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'agente opera per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento sicchè la condotta dell'agente pur costituendo un precedente necessario per l'efficacia della causa sopravvenuta assume rispetto all'evento stesso non un ruolo di fattore causale ma di semplice occasione.
Nei casi affrontati dall'Avv. Renato Musella i Tribunali (Milano,Sondrio e Brescia) facevano proprie le difese ed assolvevano gli imputati.

lunedì 9 settembre 2019

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: è competente il giudice italiano nelle cause di trasferimento immobiliare

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In assenza di scelta delle parti in ordine alla legge regolatrice del rapporto, costituisce dovere del giudice individuare ex officio, pur in assenza di ogni prospettazione delle parti sul punto, la legge da applicare alla presente controversia, attesa la presenza di un elemento di estraneità all’ordinamento italiano: cittadinanza russa degli attori.
Ai sensi dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) “Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”.
Ai sensi dell’articolo, 4, commi 1 e 2, della predetta Convenzione di Roma, in mancanza di scelta dei contraenti in ordine alla legge regolatrice del contratto, “il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto”; “si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenzaabituale”.
In applicazione delle citate disposizione di diritto internazionale privato, nel caso in cui la prestazione caratteristica del contratto preliminare di compravendita concluso dalle parti è indubbiamente rappresentata dal trasferimento della proprietà del bene immobile compromesso in vendita e sito in Italia, da parte dei convenuti, residenti in Italia, la presente controversia è regolata dal diritto italiano.

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venerdì 24 agosto 2018

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений

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Адвокат Ренато Музелла специализируется в процедурах признания и исполнения решений иностранных судов, в том числе третейских.

Говоря о получении признания решения иностранного третейского суда в Италии, следует упомянуть статьи 839 и 840 Гражданского процессуального кодекса Италии, в соответствии с которыми была включена в итальянское законодательство Нью-Йоркская конвенция 1958 года («Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений»).

Статьи 839 и 840 Гражданского процессуального кодекса Италии содержат процессуальный порядок придания силы исполнительного документа решениям не итальянских судов (то есть полученным в результате арбитражного разбирательства за пределами Италии), предусматривающий признание решения по постановлению председателя апелляционного суда, которое может быть обжаловано в течение 30 дней после уведомления.

Лицо, желающее исполнить решение иностранного третейского суда в Итальянской Республике, должно заявить ходатайство о признании решения иностранного третейского суда на имя председателя апелляционного суда.

Необходимыми документами являются апостилированное подлинное решение иностранного третейского суда, а также заверенная копия или оригинал арбитражного соглашения,  с заверенным переводом на итальянский язык.

На первом этапе председатель апелляционного суда  после получения благоприятного заключения генерального прокурора, установив формальное соблюдение порядка иностранного третейского суда, постановляет о придании решению законной силы на территории Итальянской республики.

По итальянскому законодательству невозможно получить признание или исполнение решения иностранного суда в случае, если апелляционный суд установит, что спор не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с итальянским законодательством или когда в решении содержатся положения, противоречащие публичному порядку.

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MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Il riconoscimento dei lodi stranieri in Italia


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L'Avv. Renato Musella è esperto delle procedure di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere, sentenze o lodi arbitrali.
Per ottenere il riconoscimento del lodo arbitrale in Italia occorre fare riferimento agli articoli 839 e 840 c.p.c., con i quali è stata recepita nell’ordinamento italiano la Convenzione di New York del 1958 (“Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere”).
Gli art. 839 e 840 c.p.c. recano la disciplina procedurale dell’exequatur del lodo non italiano (ossia reso in esito ad un arbitrato non avente sede in Italia), prevedendo che la stessa può essere definita a contraddittorio differito ed eventuale, mediante due fasi, una necessaria ed una eventuale, di opposizione, che si articola secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 645 e ss. c.p.c.
Chi vuole eseguire un lodo arbitrale estero nella Repubblica Italiana agisce  affinchè, inaudita altera parte, si pronunci, in accoglimento del ricorso rivolto al presidente della Corte d’Appello, decreto di riconoscimento, previo parere favorevole del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello.
I documenti richiesti sono il lodo in originale, insieme con l'atto di compromesso in copia conforme all’originale accompagnati da traduzione giurata legalizzata e pertanto certificata e conforme. 
Nella prima fase, il presidente della Corte d’Appello, accertata la regolarità formale del lodo straniero ne dichiara con decreto l'efficacia nella Repubblica italiana.
Per la Legge Italiana non sarebbe possibile ottenere il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero solo quando la Corte d’Appello accerti che la controversia non poteva formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana oppure quando il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.


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I precedenti di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - https://settegiorni.it/cronaca/andrea-iavarone-amico-fabrizio-corona-assolto/

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Il colpo di scena sulla vicenda di Andrea Iavarone

Assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste) dalle accuse di stalking e sequestro di persona: è la fine di un incubo per Andrea Iavarone, 39enne bustese, noto in zona per l’amicizia con il fotografo dei vip Fabrizio Corona.

L’uomo era stato arrestato nell’estate del 2017 dai carabinieri di Arluno con l’accusa di aver perpetrato per due anni comportamenti aggressivi e persecutori nei confronti di una 39enne di Vanzago.

Ora la sentenza della Quinta sezione penale del Tribunale di Milano sancisce un’altra verità. Secondo il giudice, Iavarone avrebbe solo morso un dito dell’amica.

Un reato molto più lieve, per il quale il 39enne è stato condannato a otto mesi di reclusione. “Una condanna appellabilissima – è il parere dell’avvocato Renato Musella, legale di fiducia di Iavarone, per la quale peraltro Iavarone avrebbe pure già pagato visto che è stato in carcere per nove mesi e comunque la pena non è esecutiva sino a che non diventi definitiva.

La nostra tesi è che a procurarsi le lesioni sia stata la persona offesa, per questo faremo ricorso alla Corte d’Appello. La dinamica della riferita lesione parla da sé: la donna, che tra l’altro candidamente riferiva nella denuncia di aver iniziato lei stessa la lite schiaffeggiando in pubblico lo Iavarone, si è rivolta ai carabinieri tre giorni dopo il fatto e in ospedale è andata quattro giorni dopo.

Come emerge dalle denunce, dopo il litigio, la persona offesa si fece accompagnare a prendere una piadina e poi a un centro commerciale a comprare una maglietta. Sempre dopo la presunta aggressione e anche nei giorni successivi, la persona offesa tempestava il mio assistito di messaggi del tenore “Mi manchi”, “Vieni”, “Non paccare”, “Mi sono lavata i capelli” eccetera. Per quanto riguarda i reati di stalking e sequestro di persona, il castello accusatorio è completamente caduto e ci riserviamo di querelare la controparte per calunnia. Allo stesso modo ci riserviamo di intentare un’azione per ingiusta detenzione.

Ma prima di valutare questi eventuali step dobbiamo leggere le motivazioni della sentenza”. Iavarone infatti ha passato nove mesi in carcere.

Un’esperienza che secondo il suo difensore lo ha ridotto in uno stato di grave prostrazione psicologica. “E’ arrivato a meditare un gesto estremo” rivela l’avvocato Musella.

“La vecchia difesa – prosegue il legale (subentrato a un collega all’inizio del 2018, ndr) – aveva presentato varie istanze di scarcerazione, tutte rigettate. A un certo punto Iavarone non riusciva a vedere la fine dell’esperienza carceraria, ed è allora che ha avuto un crollo”. Ora Iavarone è un uomo libero, i giorni del carcere sono un ricordo, e la giustizia ha detto che non è né uno stalker né un sequestratore.

“Questa vicenda però lo ha segnato profondamente – conclude il difensore – e ha comportato pesanti ripercussioni anche sulla sua vita professionale. Il mio assistito ha fretta di lasciarsela alle spalle e tornare a guardare avanti, ma non sarà cosa facile”.

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giovedì 12 ottobre 2017

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: La riforma della Legge fallimentare è legge - introdotte le allerta pre-crisi

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E' stata approvata dal Parlamento il Ddl sui fallimenti la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Questi in breve gli elementi di novità:

- Prevista una fase preventiva di allerta per anticipare l’emersione della crisi di impresa. È uno strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. In caso di mancata collaborazione scatta la dichiarazione pubblica di crisi;

- La competenza per l’assistenza al debitore nella procedura è assegnata a un apposito organismo di composizione della crisi, costituito presso ciascuna camera di commercio. L’organismo nomina un collegio di tre esperti: uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale; uno dalla camera di commercio; uno da associazioni di categoria

- Va estesa la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai soci illimitatamente responsabili e deve essere assicurato il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia. Va inoltre consentito al debitore meritevole di accedere all’esdebitazione anche quando non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità. Tale possibilità dovrà essere offerta una sola volta;

- Arriva la procedura di «liquidazione giudiziale» che sostituirà l’attuale disciplina del fallimento. Il primo principio di delega è sul potenziamento dei poteri del curatore, vero dominus della nuova procedura. In particolare, dovrà essere esclusa l’operatività di esecuzione speciale e di privilegi processuali (anche di natura fondiaria) e limitata la possibilità di azioni di inefficacia e revocatorie;

- L’accertamento del passivo prevede che tale fase sia improntata a criteri di snellezza e concentrazione. Quanto alla liquidazione dell’attivo, saranno introdotte procedure di massima trasparenza attraverso un mercato nazionale telematico dei beni da vendere, la possibilità di acquisto di tali beni da parte di creditori abilitati e l’istituzione di fondi per gestire i beni invenduti;

- Saranno estesi i casi nei quali per le società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo comunque la nomina obbligatoria quando la società – per due esercizi consecutivi – presenta alcuni requisiti dimensionali (attivo o ricavi delle vendite superiori a 2 milioni di euro);

La riforma è apprezzabile in quanto cerca di prevenire le situazioni di insolvenza mediante l'organismo di controllo approntato presso le Camere di Commercio, ma a nostro avviso questo dovrebbe tradursi nella pubblicità dell'avviso di allerta, che dovrebbe essere visibile dalla visura camerale.

Infatti, non bisogna dimenticarsi come la crisi di un'azienda abbia spesso riflessi negativi sull'intero sistema economico, a causa dell'effetto contagio.

Spesso, comportamenti imprudenti dell'imprenditore che continui a stipulare contratti nella continuazione aziendale, vanno a danneggiare cliente ed imprese fornitrici.

Un sistema di pubblicità ufficiale quindi consentirebbe di tutelare maggiormente il sistema economico nel suo complesso.

Utile è anche il potenziamento del sistema di controllo interno alla società con l'ampliamento dei casi in cui la società debba dotarsi di organi di controllo.

Apprezzabile poi la volontà di assicurare la trasparenza nelle procedure concorsuali con l'introduzione del mercato nazionale telematico dei beni da vendere, al fine di eliminare abusi e situazioni poco limpide. Questo elemento, unitamente al fondo per i beni invenduti ed alla velocizzazione della procedura di distribuzione dell'attivo,dovrebbe apportare benefici in termini di tempi di chiusura del "fallimento", che sono notoriamente biblici.

In ogni caso, per un giudizio più approfondito bisognerà attendere l'applicazione empirica delle nuove norme.


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mercoledì 10 maggio 2017

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Assegno di divorzio, si cambia: non conta più il tenore di vita ma l’autosufficienza

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La Corte di Cassazione rivoluzione i parametri di determinazione di assegno di separazione o divorzio. 

Si passa dal principio del mantenimento dello stile di vita che si godeva durante la vita matrimoniale al principio dell'indipendenza o autosufficienza economica.

Lo scopo dell'assegno non deve essere più quello di assicurare al coniuge il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. 

Una sentenza che assicura una effettiva giustizia sociale, visto che, finalmente, il matrimonio cessa così di essere una sistemazione definitiva ed oggi sposarsi, queste le parole della Corte, è solo un atto di libertà e autoresponsabilità.

A far perdere alla ex moglie  il diritto all'assegno non è il fatto che essa disponga di redditi adeguati, ma la circostanza che all'alba del 2017 occorre superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva perché è ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale passibile di essere sciolta.

O meglio, mentre permaneva nelle Corti di merito la tendenza a considerare dissolubile il solo legame affettivo, mentre il legame patrimoniale rimaneva indissolubile, ovvero il marito doveva mantenere la moglie vita natural durante, salvo il raro caso di addebito, oggi si arriva a mettere la parola fine su questa consuetudine priva di qualsivoglia giustizia. 

Come eccepito dallo Studio in tanti procedimenti, si deve oggi ritenere  he non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale.

Il parametro di spettanza dell'assegno, avente natura assistenziale, deve essere l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede, anche solo potenziale.

Da oggi il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale, ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale.

Il nuovo parametro deve essere individuato nel raggiungimento dell'indipendenza economica di chi ha richiesto l'assegno.

Se il richiedente è economicamente indipendente o effettivamente, anche solo potenzialmente, in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto. 

I principali indici che la Cassazione individua per valutare l'indipendenza economica di un ex coniuge sono il "possesso" di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le "capacità e possibilità effettive" di lavoro personale e "la stabile disponibilità" di un'abitazione.

Ovviamente, questi principi erano già stati invocati da tanti avvocati matrimonialisti e pure recepiti in numerosi provvedimenti e quindi è un po eccessivo forse parlare di rivoluzione, quanto forse sarebbe più opportuno parlare di intervento chiarificatore. 

Certo, l'intervento della Suprema Corte è provvidenziale, in quanto pone la parola fine ad un principio introdotto dalla Legge n. 898 del '70 che ha introdotto il divorzio in Italia. 

Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l'assegno divorzile dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali.


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