Mk&Partners

Mk&Partners

domenica 29 gennaio 2012

Rexlaw: business corporation – included sole traders – and enforcement of Decree n. 231/2001 – from the origins to the Thyssenkrupp case.


The conclusions reached by the Criminal Court of Taurin (Torino) in the criminal case proceeded against the management of Thyssenkrupp shed a light over the consequences - serious and important – of the enforcement of Decree n. 231/2001, which introduced – already more than 10 years ago – in the Italian legal system the principle of “corporate liability” for the crimes (there is a list of crimes funding the corporate liability) committed by managers, officers or employees in the interest and for the benefit of a “body” as such as private companies or sole traders.

The legal liability introduced by these rules, although named "administrative", actually has a very criminal nature, originating straight from the commission of crimes by managers or employees, which is derived a profit for the corporate body from.

It is also considered to be a direct responsibility, and therefore subjective, because the corporate liability is addressed “directly” to the company (even though the crime is necessarily committed by an individual) itself and, more in particular, to a gross negligence in the interior organization of the “body”, which is always presumed to be existing, according with the provisions of D.lgs. 231/2001.

The presumption of gross negligence can be avoided only demonstrating the adoption and effective enforcement of models and procedurs of corporate organization and business management and demonstrating, therefore, the clear willingness of the individuals (who committed the crime in interest and at advantage of the body) to get around the pre existing procedures and the models

And in fact, the "gross negligence" in the business organization - hence the corporate liability of the “body” - consists in the lack of the adoption of procedures and models for the business organization and corporate management. 

The Supreme Court also made clear that the company liability is a stand-alone and separate liability, compared to the responsibility of the individuals charged with alleged accusations. 

However the corporate liability doesn’t subsist if it’s possible to demonstrate that the body has adopted and effectively enforced, before the commission of crime by a manager or an employee, the procedures and models of business organization and corporate management and if those (models and procedures) are actually adequate and suitable to prevent the crimes contemplated by the list content in the D.lgs. n. 231/2001 and subsequent amendments

Hither in the absence of above mentioned procedures and models either in case of their inadequacy or failure in their practical enforcement, the company has to face a very consistent sanctioning system, which is being implemented with great rigor, as made clear by the territorial Courts, even in civil suits, and by the Supreme Court

As noted above, serious and significant are the punishments, both pecuniary fines and disqualifications/bans orders, provided by D.lgs. 231/2001.

Moreover, it should be underlined that the disqualification or ban from pursuing the core business of the company may be applied as a precautionary measure, whenever are alleged by the Prosecutor Office serious clues about the responsibilities of the body and there are substantial and specific elements from which is clear that new crimes of the same nature as such as those for which is proceeded can be committed pending the legal suit.

No punishment is, on the other hand, to be applied if the body had previously adopted organizational models and procedures and if it had been ensuring the regular implementation and practical enforcement.

Moreover, the D.Lgs. 231/2001 has to be coordinated with the rules in the area of security and safety measures on the workplace, since D.lgs. n. 231/2001 refers expressly the regulations in the area of security and safety on workplace due to the fact that it has recently been extended referring to crimes pertaining to labor law.

Consequently, stated that, if the bodies won’t comply to the rules provided in area of workplace safety and security, there’s a clear liability pursuant to D.lgs. n. 231/2011.

In particular, in case the bodies fail to comply with the prescription issued by D.lgs. n. 231/2001 and by the rules issued in the area of security and safety on workplace, the Ministry of Labour, through the local inspectors, may even issue an order - in this case of purely administrative nature - the banishment of the body from pursuing is workability in the following circumstances:

1) recourse to off the books workers in a percentage equal or mayor to/than 20% of workers with regular contracts;
2) Repeated violations of daily and weekly rest and excess of the maximum (average) weekly working hours;
3) serious and repeated violations of rules in area of security and safety at workplace.

Furthermore, as stated before, in addition to judicial sanctioning system above described, in the area of labor unlawful behaviors in business organization, emerges a disqualification/ban befitting an administrative nature (which can be appealed before the TAR).

It shall even pointed out that the crimes of manslaughter and culpable bodily harms, as a result of violation of rules in the area of security and safety on workplace, merge into the list of crimes funding the corporate liability. The sanctioning system to be applied in such cases is the one provided from the D.lgs. n. 231/2001.

Given that, even in the occurrence of one of the above mentioned crimes, the corporate liability can be avoided if it is proved the existence and enforcement of the procedures and models for the business organization and corporate management beyond a system of internal regulation and controls in terms of security and safety work on work place.

In light of this legal system, the necessity to comply with provisions of D.lgs. 231/2001 is especially for the business corporations or sole traders an urgent priority, meanwhile bodies still underestimate given the serious and expensive risks associated with the lack of procedures and organizational models required by law.

Nevertheless, the risk faced by those bodies which do not comply with the requirements demanded by D.lgs. n. 231/2001 is very high and it is the actual ban/disqualification from the business market, not forgetting that, at best, the body can keep operating just after the appointment of a judicial commissioner, and only in special cases. 

The disqualification/ban has a serious impact on the workability of the company and due to this may necessarily have aftermaths and repercussions on occupational levels,

So it hard to understand why Italian companies have failed and are still failing to comply with the legislation rules under discussion. 

Moreover, in recent years, there has been a huge improvement in the enforcement of the provisions contained in D.lgs. n. 231/2001 as appears from many precautionary measures issued by the Courts and consisting in the vary disqualification/ban measures provided by D.lgs. 231/2001.

It surely appears clear that the Italian Courts are enforcing the Decree 231/2001 with severity, sanctioning the body issuing precautionary measures ever since the beginning of the processes, during the investigations, for the crimes committed by managers or employees in the interest and at advantage of the body itself. 

As a further demonstration of the severity shown up by the Courts in this matter, it must be pointed out, as written in previous posts, that pursuant to the Supreme Court the bodies which failed in the adoption and implementation of organizational models and procedures required by the law represent a danger for the whole society and economic system. 

Therefore, pursuant to the Supreme Court, all the bodies must comply necessarily with the provisions of D.lgs. n. 231/2001 except for the State, the local governments and all institutions that perform relevant and constitutional functions which can be dispensed from this compliance (Sent. No 20560/2010, 28699 / 2010).

According to the Supreme Court, the provisions issued by the D.lgs. n. 231/2001 are to be applied even to the sole traders, which must adopt models and procedures to avoid the corporate liability.
This is a logical conclusion, given the intimate connection established between D.lgs. 231/2001 and rules on  safety and security on the workplace.

Of particular importance is also the decision n. 1774/2008, issued by the Court of Milan, which charged as responsible managers (directors, general managers) of a private company for the damages caused to the stake holders from the lack of models and procedures. 

In fact, the company, which hadn’t been complied to the provision of the D.lgs. n. 231/2001, was banned by the Court from any business activity due to the commission of crimes listed by the D.lgs. n. 231/2001 in its interest and at its advantage. 

It was right the lack of models and procedures to urge the criminal Court to issue a precautionary measure, banning the company itself from continuing its activity, with big damages for stake holders, who sued the managers before the Civil Court for damages compensation. 

The decision issued by the Court of Milan, especially in light of the principles enunciated by the Supreme Court above described, leads to the following statement "it is compulsory for the businesses to provide comply with the prescriptions issued by the D.lgs. n. 231/2001", and this is necessary right to free the managers (Directors, general managers, etc ...) from the risk of being sued even before the Civil Courts in case of suits for professional malpractice lodged by stake holders against them - under the prescription of art. 2393 cod. Civil Code. 

The statements consecrated by the Milan’s Court House sounds like a clear warning to the managers of companies, such as directors and general managers, not to be indifferent towards the provisions of Legislative Decree n. 231/01.

The indifference can be extremely “expensive” for the managers, since the liability referred to the D.lgs. n. 231/2001 is often based on the negligence in their conducts and behaviors.

In order to adapt your company to the provisions of D.lgs. n. 231/2001, Rexlaw (renatomusella@hotmail.com) is able to put at your disposal the know-how and highly qualified team to provide professional assistance.

sabato 28 gennaio 2012

Rexlaw: Imprese - anche individuali - e modelli 231/2001 - dalle origini alla sentenza Thyssenkrupp.

Le conclusioni del processo penale contro il management della Thyssenkrupp ha portato agli onori della cronaca le conseguenze – gravi e rilevanti – dell’applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001, che ha introdotto ormai da oltre 10 anni nel nostro ordinamento giuridico il principio di responsabilità degli enti con riferimento ai reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell’interesse e a vantaggio dell’azienda stessa.

La responsabilità introdotta dalla normativa in esame, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, in realtà ha natura penale, avendo la stessa origine dalla commissione di reati da parte di persone fisiche da cui sia derivato un profitto per l’ente collettivo.

Si tratta inoltre di una responsabilità diretta, e quindi soggettiva, in quanto ascrivibile a fatto e colpa dell’ente stesso e, più in particolare, da una colpa – grave - dell’organizzazione dell’impresa, che viene sempre presunta.

E tale presunzione può essere superata, in virtù della circostanza esimente prevista dall’art. 6 del decreto stesso, solo dimostrando l’adozione e l’efficace applicazione di un valido modello di organizzazione e gestione dell’ente e dimostrando, quindi, la evidente volontà del soggetto agente di eluderlo.

Ed infatti la “colpa grave”, elemento psicologico fondante tale responsabilità, consiste nell’omissione da parte dell’ente dell’adozione dei modelli di organizzazione e gestione dell’ente.

La Giurisprudenza sul punto ha pure chiarito che la responsabilità dell’ente è autonoma e distinta rispetto alla responsabilità dell’autore del reato.

Viene quindi esclusa la responsabilità de qua proprio qualora l’ente sia in grado di dimostrare che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto delittuoso, modelli di organizzazione e di gestione adeguati ed idonei a prevenire i reati contemplati dallo stesso D.Lgs n. 231/2001 e dalle successive modifiche.

In mancanza dei modelli organizzativi o in caso di loro inadeguatezza nonché in caso di mancata applicazione, l’ente va a scontrarsi con un sistema sanzionatorio rilevantissimo, che viene attuato con molto rigore, come peraltro risulta dalle sentenze sia dei Giudici di merito, anche in abito civilistico, che della Corte di Cassazione in materia.

Come anticipato in precedenza gravi e rilevanti sono le sanzioni, di natura pecuniaria ed interdittiva introdotte dal D.lgs. 231/2001.

Peraltro, giova rilevare come le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.

Naturalmente alcuna sanzione si applicherà nel caso in cui l’ente si fosse adeguato alla normativa in esame, adottando i modelli organizzativi ed assicurandone la puntuale attuazione ed applicazione pratica. 

Peraltro la normativa di cui al D.lgs. 231/2001 deve essere necessariamente coordinata con la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, dato il richiamo espresso operato dal D.lgs. 231/2001 proprio alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Ne consegue, sotto tale profilo, che il mancato adeguamento delle imprese alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro determina altresì una responsabilità ex D.lgs. 231/2011.

In particolare, in caso di mancato adeguamento degli enti alle normative ex D.lgs. 231/2001 ed in materia di sicurezza sul lavoro, il Ministero del Lavoro, tramite gli ispettorati locali può emettere un provvedimento – in questo caso di natura prettamente amministrativa - di sospensione delle attività a tutte le imprese al verificarsi delle seguenti circostanze:

1) impiego di personale in nero in percentuale pari o superiore al 20% dei lavoratori regolarmente occupati; 
2) ripetute violazioni in materia di riposi giornalieri e settimanali nonché superamento dell’orario massimo (medio) settimanale; 
3) gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Pertanto si aggiunge al nucleo di sanzioni interdittive giudiziarie una sanzione interdittiva di natura amministrativa (quindi ricorribile avanti ai TAR).

Si rileva inoltre che i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, conseguenti a violazione delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, vanno poi ad aggiungersi alle fattispecie di responsabilità amministrativa di società ed enti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 231/2001.

Il sistema sanzionatorio è quindi quello del D.lgs n. 231/2001 e qualora si verifichino un omicidio o una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme sulla salute sul lavoro, gli enti sono severamente puniti, anche se la sanzione varia a seconda della gravità del reato commesso.

Anche al verificarsi di uno dei nuovi delitti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, vi è la possibilità di esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente, a condizione che questo si fosse dotato di un modello organizzativo e di controllo anche in tema di sicurezza sul lavoro.

E’ evidente che alla luce di questo quadro normativo l’adeguamento a questa normativa costituisce una priorità assoluta per le imprese, che tutt’ora sottovalutano i rischi connessi alla mancata adozione delle procedure e dei modelli organizzativi richiesti dalla legge.

Eppure il rischio cui vanno incontro gli enti che non si adeguino ai precetti del D.lgs. n. 231/2001 è elevatissimo ed è rappresentato dalla vera e propria interruzione dell’attività aziendale, che potrà tutt’al più proseguire solo con la nomina di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive, andando ad incidere sull’operatività dell’impresa, possono avere gravi ripercussioni a livello occupazionale.

Non si comprende quindi per quale ragione le imprese italiane abbiano e stiano ritardando l’adeguamento alla normativa in esame.

Peraltro, negli ultimi anni si è registrata una netta accelerazione da parte della Giurisprudenza nell’applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto in oggetto e che si è principalmente concretizzata in una serie di ordinanze cautelari con le quali sono state irrogate alle società coinvolte le varie misure interdittive previste e che fa intuire un forte rigore della giurisprudenza nell’applicare il D.Lgs n. 231/2001 e sanzionare gli enti per i reati commessi dai vertici o dai subordinati.

Ad ulteriore dimostrazione del rigore mostrato dalla Giurisprudenza in materia, si ricorda, come già scritto in precedenti post, che secondo la Corte di Cassazione l’ente che non ha attuato modelli organizzativi idonei a prevenire i reati è un soggetto pericoloso nell’ottica cautelare e pertanto la relativa adozione è obbligatoria in quanto ne sono esonerati dall’applicazione solo lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici (Vd. Sent. n. 20560/2010; 28699/2010). 

Anzi secondo la Suprema Corte alle disposizioni in materia di responsabilità penale degli enti soggiacciono addirittura le Imprese Individuali.

Conclusione logica soprattutto a seguito dell’intimo collegamento realizzato tra D.lgs. 231/2001 e normativa in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro. 

Di particolare rilievo è poi la Sentenza n. 1774/2008, emessa dal Tribunale di Milano, con la quale sono stati condannati, in sede civile, al risarcimento del danno i vertici (amministratori, direttori generali) di una società già condannata in un procedimento ex D.Lgs. 231/2001.

La statuizione del Tribunale di Milano, soprattutto alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione sopra riportati, porta in modo pacifico all’affermazione “di una sorta di obbligatorietà di fatto per l’inserimento degli schemi organizzativi nel tessuto societario”, e ciò al fine di mandare esenti da responsabilità anche civilistica i vertici degli enti in caso di cause di responsabilità ex art. 2393 cod. civ. (amministratori, direttori generali etc…).

I precedenti giurisprudenziali in materia suonano infatti come un avvertimento rivolto ai vertici delle società, come gli amministratori e i direttori generali, a non rimanere inerti davanti al disposto del D.Lgs. 231/01.

L’inerzia rischia di costare cara, poiché la responsabilità attribuita ai vertici aziendali trova fondamento proprio nella negligenza della loro condotta.

Nell’ottica di adeguare la Vostra impresa alle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, lo scrivente (renatomusella@hotmail.com) è in grado di porre al Vostro servizio il know how acquisito ed offrire assistenza professionale altamente qualificata.



Rexlaw - riproduzione riservata

venerdì 20 gennaio 2012

Obbligazioni solidali: i condebitori non rispondono delle spese sostenute dal creditore per il recupero del credito verso il condebitore prescelto per il pagamento


La Corte di Cassazione (Sent.1 n. 8329/2011), ha sancito il principio per cui solo per le spese liquidate in sentenza sussiste una responsabilità solidale dei condannati in solido, mentre le successive spese necessarie a recuperare il quantum debeatur sono a carico del solo condebitore nei cui confronti è stata instaurata l'azione esecutiva, mentre gli altri condebitori sono obbligati esclusivamente per quanto di propria stretta competenza.  

La Corte di Cassazione ritiene infatti che non sussistesse solidarietà per le spese di recupero del credito.

Infatti, argomenta la Suprema Corte, non è possibile pretendere dal debitore solidale che abbia adempiuto spontaneamente o al quale comunque non sia imputabile alcun inadempimento, senza costringere il creditore ad una preventiva minaccia di esecuzione col precetto o ad un'esecuzione nei suoi confronti, il pagamento delle spese di una siffatta attività che il creditore abbia preventivamente svolto senza successo nei confronti di altro obbligato solidale.

venerdì 2 dicembre 2011

L'Internet provider non è tenuto a "sorvegliare" le comunicazioni che transitano sulla sua rete per impedire lo scambio di file protetti da diritto d'autore


La Corte di Giustizia ha stabilito il principio secondo cui il diritto dell'Unione Europea vieta che un fornitore di accesso ad Internet sia diretto destinatario di un ordine di predisporre un sistema di filtraggio per tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, applicabile indistintamente a tutta la sua clientela - a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti nel tempo - al fine di identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file. 

Infatti, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono chiedere che venga emanata un'ordinanza nei confronti degli intermediari, come i fornitori di accesso a Internet, i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro diritti. 

Le modalità delle ingiunzioni sono poi disciplinate dal diritto processuale dei singoli Stati. 

Le legislazioni nazionali devono rispettare le limitazioni derivanti dal diritto dell'Unione, ed in particolare il divieto imposto dalla direttiva sul commercio elettronico di adottare misure che obblighino un fornitore di accesso ad Internet a procedere ad una sorveglianza generalizzata sulle informazioni che esso trasmette sulla propria rete. 

Sebbene, infatti, la tutela del diritto di proprietà intellettuale sia sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non può desumersi né da tale Carta, né dalla giurisprudenza della Corte, che tale diritto sia intangibile e che la relativa tutela debba essere garantita in modo assoluto.








RESPONSABILITÀ CIVILE – IL GIUDICE DEVE IMPUTARE ANCHE IN PRESENZA DI PATOLOGIE PREGRESSE DEL PAZIENTE L'INTERA RESPONSABILITA' SUL MEDICO PER POI RIDURRE IL RISARCIMENTO PROPORZIONALMENTE ALLA INCIDENZA DELLA CONDOTTA DEL MEDICO NELLA CAUSAZIONE DELL'ILLECITO

La Suprema Corte ha stabilito un interessente principio di diritto nei casi in cui la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo del rapporto "causa - effetto", alla concomitanza tanto della condotta del personale medico quanto fattore naturale rappresentato da una pregressa situazione patologica del danneggiato.

Secondo la Suprema Corte in tali casi il giudice deve in ogni caso acceertare l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento e, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., ricondurre in un primo momento l’evento di danno interamente all'autore della condotta illecita.

In un successivo momento dell'inter logico, il Giudice dovrà  poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa incidenza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).

Questo principio avrà importanti conseguenze sotto il profilo risarcitorio in quanto il Giudice, in tutte le ipotesi analoghe, è tenuto in ogni caso ad ascrivere l'intera responsabilità al personale medico per poi ridurre, a seguito dell'esame delle concause eventuali, il livello della responsabilità, introducendo quindi un presunzione iuris tantum, sulla colpa del medico. Su quest'ultimo graverà quindi l'onere di provare la scarsa incidenza della sua condotta sulla produzione del danno.

sabato 29 ottobre 2011

Le molestie su facebook e sugli altri social network integrano il reato di stalking


I comportamenti persecutori e ossessivi, anche se perpetrati a mezzo di posta elettronica o tramite social networks, possono intergrare il reato di stalking  e pertanto è legittimo il provvedimento che vieta ad un soggetto di avvicinarsi all'ex partner nei cui confronti aveva rivolto "ossessive e petulanti attenzioni e molestie" mediante l'invio di email, sms, messaggi sui social network sia in privato che postando sul wall/bacheca dei profili facebook ed affini. 

Tali condotte configurano molestie reiterate integrative del reato di stalking, con conseguente applicazione delle relative misure cautelari personali. Pertanto in tali casi è legittimo diffidare e quindi vietare al partner di avvicinarsi al proprio ex.

La Corte di Cassazione difende i professionisti dall'abuso del ricorso alla responsabilità professionale: il consulente non risponde degli errori quando la disciplina normativa è confusa

Secondo la Corte di Cassazione (Sent. 21700/2011) non si profila responsabilità del professionista qualora la consulenza fornita presenti errori riconducibili ad una interpretazione fuorviata da un quadro normativo confuso e magmatico, come peraltro il quadro normativo italico, soprattutto in materia fiscale.


Infatti, secondo la Suprema Corte, peraltro come previsto dalla norma di cui all'art 2236 c.c., la responsabilità professionale del professionista nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà - cui rientra l'analisi di un quadro normativo confuso e magmatico - si configura nei soli casi di dolo o colpa grave.

Secondo Rex Law la sentenza in esame restituisce un po' di serenità a professionisti e pone una barriera protettiva contro eventuali abusi del ricorso alla professional malpractice/responsabilità professionale da parte dei clienti.

mercoledì 12 ottobre 2011

A volte ritornano...secondo la giurisprudenza le società cancellate nonostante la sussistenza di poste attive non liquidate e giudizi pendenti devono essere "resuscitate" secondo il meccanismo della cancellazione della cancellazione

Come noto, con la cancellazione della società dal Registro delle imprese rappresenta si conclude il procedimento di liquidazione, e cioè il procedimento di dismissione del patrimonio sociale al fine di  soddisfare i creditori sociali e ripartire eventuali utili a bilancio, naturalmente una volta che siano stati restituire eventuali finanziamenti ed i conferimenti dei soci.

Una volta cancellata la società dal Registro delle imprese, bisogna valutare quale tutela possa essere assicurata ai creditori sociali rimasti insoddisfatti.

Prima della riforma del 2003, ai sensi dell'art. 2456 cod. civ., dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi

Peraltro, secondo la giurisprudenza, la cancellazione dal Registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale (di persone o di capitali) era condizione necessaria, ma non sufficiente a determinarne l’estinzione.

Il che equivaleva ad attribuire alla cancellazione la forza di mera pubblicità dichiarativa, che non produceva l’estinzione della società in difetto dell’esaurimento di tutti i rapporti giuridici.

Con il D.lgs. n. 6/2003, è stata invece introdotta una disciplina unitaria dello scioglimento per tutte le società di capitali.
Ai sensi del nuovo art. 2495 cod. civ., invece, viene espressamente attribuito l'effetto estintivo alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, ragione per cui la cancellazione ha oggi effetto costitutivo e non meramente estintivo.

A tutela dei creditori sociali è stato invece previsto allo stesso art. 2495 cod.civ. che la domanda giudiziale, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

In questo modo nelle intenzioni del legislatore si dovrebbero agevolare i creditori sociali non soddisfatti sottraendoli a laboriose ricerche.

E' fuor di dubbio quindi che a seguito della riforma del 2003, la cancellazione produca effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società in ogni caso, anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti di qualunque altro tipo.

Alla luce di quanto sopra, stando alla portata letterale della norma, i creditori sociali insoddisfatti possono esperire soltanto le azioni contro i soci e contro il liquidatore di cui all’art. 2495, c. 2, c.c.

La giurisprudenza sul punto è contrastante.

Secondo un primo orientamento, l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con l’instaurazione della fase di liquidazione, non determina l’estinzione della società ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi, e non determina, conseguentemente, in relazione a detti rapporti rimasti in sospeso e non definiti la perdita della legittimazione processuale della società e un mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che permane in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione (sic, Cass., 15 gennaio 2007, n. 646 e Cass., 23 maggio 2006, n. 12114).

Secondo un diverso indirizzo giurisprudenziale, invece, a seguito della modifica apportata all’art. 2495 c.c., c. 2 la cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non definiti ed anche se è intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, ed ha riguardato una società di persone con conseguente perdita della capacità processuale della società e passaggio della rappresentanza dagli organi che la rappresentavano prima della cancellazione” (sic, Cass., 15 ottobre 2008, n. 25192; Cass., 18 settembre 2007, n. 19347 e Cass., 28 agosto 2006, n. 18618).

A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte con tre sentenze gemelle del 22 febbraio 2010, le n. 4060, n. 4061 e n. 4062, che hanno individuato una soluzione unitaria al problema degli effetti dell’iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società.

Infatti, con riferimento alle società di capitali e cooperative, hanno affermato che l’art. 2495, c. 2, c.c., come modificato dalla riforma del 2003,è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione in conseguenza dell’indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intraannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi e dell’art. 73 Cost., u.c. Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura all’epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che invece dall’1 gennaio 2004 estingue le società di capitali”.

Raggiunta tale soluzione per le società di capitali e le cooperative, con riferimento alle società di persone le Sezioni Unite hanno stabilito che dalla stessa data …, esclusa l’efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia per legge della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, opponibile dall’1 gennaio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c. norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse, operante negli stessi limiti temporali indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società, da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali per la novella.

Alla luce dei principi sopra enunciati dalla Suprema Corte si può ritenere dato ormai acquisito che la cancellazione determini l’estinzione della società sicuramente irreversibile, anche nel caso in cui rimangano pendenze passive.

Nel caso in cui vi siano delle sopravvenienze di attivo o con riferimento alle cause in corso, gli elementi dell’attivo in ogno caso a rigor di logica dovrebbero spettare pro quota ai singoli soci secondo le norme sulla comunione ed in proporzione alla quota di riparto attribuita a ciascun socio.

Per quanto concerne i giudizi in corso, l'estinzione della società potrebbe essere equiparata alla morte della persona fisica e pertanto i processi devono essere interrotti.

Tuttavia le soluzioni di cui sopra lasciano alquanto perplessi e vi è chi ritiene che in siffatti casi vada disposta la cancellazione della cancellazione della società, istituto che opera secondo il meccanismo di cui all’art. 2191 c.c., per il quale, “se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”.

Il Giudice del Registro, eventualmente adito da chi sia portatore di un interesse meritevole di protezione, può ordinare la cancellazione della cancellazione della società, in quanto la cancellazione è avvenuta senza che sia stata compiuta in senso sostanziale e definitivo la liquidazione dell’attivo.

Tale soluzione si rende necessaria proprio in considerazione delle difficoltà operativeche sorgono nel caso in cui vi siano poste attive superstiti  e la soluzione adottata si basa sulla considerazione che “la cancellazione e quindi l’estinzione della società presuppone che, ai sensi dell’art. 2492, c. 1, c.c., sia stata «compiuta la liquidazione»: qualora si scopra l’insussistenza di tale presupposto sostanziale, la cancellazione è stata effettuata non validamente ed è consentito porre riparo a tale situazione non altrimenti rimediabile”.

Tale tesi è stata sposata dalla giurisprudenza di merito secondo cui la legittimazione ad agire in via esecutiva per il recupero di crediti sopravvenuti a favore della disciolta e cancellata società di persone non spettasse ai soci in proprio, bensì ancora alla società previa cancellazione ex art. 2391 c.c. dell’iscrizione della cancellazione dal Registro delle imprese.

Infatti, nel caso in cui sopravvivano poste all'attivo di bilancio o cause pendenti, ben può dirsi che la liquidazione non sia completata (e che quindi non si possa cancellare legittimamente la società) fino a che vi siano sopravvivenze attive, note o ignote che esse siano.

Quando vi siano tali sopravvivenze o sopravvenienze attive, la cancellazione della società potrebbe dunque essere cancellata d’ufficio, col meccanismo dell’art. 2391 cit., onde consentire il completamento delle operazioni di liquidazione … Né va trascurato che, specie laddove vi siano soci limitatamente responsabili, l’ammissibilità di una cancellazione senza previa liquidazione dei beni sociali potrebbe compromettere l’efficacia della tutela dei creditori sociali”.

Anche il Tribunale di Milano, Sez. VIII Civ., ha disposto la cancellazione della cancellazione di una società a responsabilità limitata in una fattispecie in cui, a seguito di cancellazione avvenuta ex officio ai sensi dell’art. 2490, c. 6, c.c., la liquidatrice aveva prodotto documentazione attestante la permanente sussistenza di cespite ancora intestato alla società.

Anche in tale caso, è stato stabilito che “laddove gli interessati dimostrino che la liquidazione non è nella realtà terminata, può provvedersi ex art. 2391 c.c. alla cancellazione della cancellazione della srl

Tale conclusione non contrast[a] con l’interpretazione data all’art. 2495, nuovo testo, c.c. dalla ben nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4062/10, dal momento che tale decisione, nell’affermare che l’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società comporti l’estinzione della società stessa, non preclude, ad avviso del giudicante, l’applicabilità dell’art. 2191 c.c. per i casi in cui, come quello in esame, la cancellazione sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti”, non potendo la liquidazione dirsi completata al momento della cancellazione in presenza di attivo patrimoniale da liquidare.

La Cassazione contro le insidie della strada: se la buca è coperta di acqua la responsabilità dell'ente gestore del manto stradale è aggravata

Secondo una recente stautizione della Corte di Cassazione (Ord. n. 11430/2011), se il cittadino inciampa in una pozza d'acqua si configura una ipotesi di responsabilità aggravata del custode della strada formato groviera, di solito l'amministrazione comunale.

Secondo la Suprema Corte infatti proprio la circostanza che la buca sia ricoperta di acqua rappresenta una circostanza idonea ad aggravare gli effetti della responsabilità per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada e l'infortunio eventualmente occorso.

L'amministrazione pubblica deve garantire il buono stato del manto stradale ed intervenire tempestivamente per rimuovere le insidie dello stesso.

Anche con riferimento alla responsabilità civile, se l'evento dannoso è collegato a più azioni, mancanze o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen.

Secondo la Corte di Cassazione (Sent. n. 17376/2011) in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni od omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile anche ai giudizi civili di responsabilità.

Secondo la norma penalistica richiamata dalla Suprema Corte, il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. 

In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso eziologico tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perchè sia incerto il suo grado di incidenza causale (Cass., 2 febbraio 2010, n. 2360).

In tema di responsabilità civile, poichè l'omissione di una condotta rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica, ovvero da una posizione del soggetto che implichi l'esistenza di particolari obblighi di prevenzione dell'evento, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (Cass., 5 maggio 2009, n. 10285).

Il principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza in esame ha una portata assai generale e pertanto è, a mio avviso, applicabile a numerose fattispecie anche assai diverse rispetto a quella decisa con la sentenza stessa. 

Lettori fissi