mercoledì 30 marzo 2011

Non va pagato il professionista non iscritto negli appositi albi

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. II, 21/03/2011, n. 6402), quando il professionista viola la legge, eseguendo la propria prestazione professionale contra legem ed eccedendo i limiti delle competenze inderogabili fissati dalla legge, il relativo contratto d'opera professionale da lui concluso è nullo ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 2229 c.c. 

Infatti, secondo i Supremi Giudici, per l'esercizio di una professione è necessaria l'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto configura una nullità assoluta del rapporto fra professionista e cliente, rilevabile anche di ufficio dal Giudice. 

Il contratto d'opera è quindi privo di qualsiasi effetto e nessuna azione può essere riconosciuta al professionista per il pagamento della retribuzione che non può, pertanto, essere pretesa a nessun titolo, neanche ai sensi dell'art. 2041 c.c.

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