giovedì 7 aprile 2011

Investimenti stranieri: il principio di reciprocità nella prassi

Lo straniero che  vuole divenire socio di una società italiana può farlo solo a condizione di reciprocità con lo Stato straniero di cui ha la nazionalità.

Sussiste la reciprocità quando il diritto dello Stato straniero ammette la partecipazione di un cittadino italiano ad un tipo di società analogo a quello a cui lo straniero intende partecipare in Italia ed alle medesime condizioni.

Il Ministero degli Esteri ogni anno aggiorna l'elenco dei paesi in relazione ai quali ha verificato la sussistenza delle condizioni di reciprocità (www.esteri.it).

Infatti, secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 07/05/2009, n. 10504) l'art. 16 preleggi sulla condizione di reciprocità è perfettamente applicabile alle ipotesi di business investment in quanto la norma in esame trova applicazione solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona.

Nella prassi, in caso di controversia, l'onere di provare la reciprocità versa sullo straniero ed in caso di assenza della reciprocità la società o la partecipazione sociale dello straniero è nulla per violazione di norme imperative.

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