La giurisprudenza di merito ha definito la nozione di indebito vantaggio dall'usurpazione del marchio osservando che esso "si verifica nei casi in cui il secondo utilizzatore approfitta della capacità di attrazione del segno notorio contrassegnando i propri prodotti con un segno ampiamente conosciuto sul mercato, appropriandosi abusivamente dei suoi poteri di attrattiva e del suo valore pubblicitario, configurando ipotesi di pieno parassitismo commerciale".
Presupposto necessario perché si configuri tale situazione è che si possa verificare nel caso di specie una associazione tra i rispettivi marchi attraverso la quale sia possibile il trasferimento della capacità di attrazione del primo marchio al segno del secondo utilizzatore.
Concretamente tali ipotesi si realizzano, con maggiore probabilità in tre ordini di casi: a) quando il marchio anteriore possiede un elevatissimo carattere distintivo, b) quando esiste una particolare connessione tra prodotti, cosicché sia possibile attribuire alcune delle qualità dei prodotti del titolare del segno notorio a quelle del successivo utilizzatore del segno, c) nei casi in cui il marchio notorio può essere sfruttato al di là del suo settore naturale, ad esempio attraverso accordi di licenza o di merchandising, cosicché l'utilizzo nel settore in cui il marchio è già sfruttato consentirà l'approfittamento, nello specifico settore nel quale il segno è già utilizzato, del particolare valore del marchio, consistente nella attitudine alla espansione extramerceologica (Trib. Bologna, 6.2.2009, in motivazione).
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