Secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Padova Sez. II, 08/03/2011), la mancata iscrizione, in proprio ed in quanto tale, della società di intermediazione finanziaria (rectius creditizia) al registro degli agenti di affari in mediazione, comporta l'esclusione del diritto a percepire la relativa provvigione risultando, infatti, irrilevante la circostanza che il legale rappresentante della società stessa sia, invece, iscritto come persona fisica.
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