lunedì 4 aprile 2011

La Suprema Corte chiarisce la forma della rinuncia del legato

Second una recentissima sentenza della Suprema di Corte di Cassazione, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, deve essere espressa per iscritto a pena di nullità.
A seguito di un più compiuto esame della statuizione della Suprema Corte, compatibilmente con i miei impegni professionali, pubblicherò un'analisi più completa.

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