giovedì 14 aprile 2011

Per l'assemblea annuale delle società quotate possibile il differimento al 29 giugno 2011

In attuazione della Direttiva 2007/36/CE, che ha introdotto tutele più rafforzate per gli azionisti delle società quotate attraverso l’estensione delle norme sulla trasparenza, dell’esercizio del diritto di voto per delega, della possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi elettronici e garantendo l’esercizio transfrontaliero del diritto di voto, è stato emanato, il D.Lgs. n. 27 del 27 Gennaio 2010.

Tale norma, in particolare, all’articolo 3 del D.Lgs. 27/2010 ha introdotto importanti modifiche alla parte IV del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 (T.U.F.), relativa all’informativa finanziaria nelle emittenti quotate.

La ratio ultima della riforma è naturalmente quella di tutelare gli azionisti delle società quotate ed il loro diritto ad una tempestiva informazione.

Alla luce di tale normativa, ritenuta l'urgenza di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee annuali di cui agli artt. 2364 comma II e 2364 bis c.c., il 25 marzo scorso è stato emanato il D.lgs. 26/2011, con cui si concede alle società quotate di convocare l'assemblea annuale nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio di bilancio del 2010, anche nel caso in cui abbiamo già provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio ovvero quella per deliberare sulla distribuzione degli utili.

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