sabato 30 aprile 2011

Responsabile anche l'intermediario finanziario per il comportamento scorretto del promotore

Secondo la Corte di Cassazione (1741/2011) anche l'intermediario è chiamato a risarcire il danno subito dal risparmiatore nelle ipotesi di comportamento illecito del promotore finanziario ed in via solidale con quest'ultimo.

Infatti, la legge pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, addirittura anche nell'ipotesi in cui tali danni siano conseguenti a responsabilità da illecito penale.


La responsabilità dell'intermediario trae la propria ratio nel fatto che il promotore finanziario è pur sempre  un soggetto del quale l'intermediario si serve per l'espletamento della propria attività precipua e rientra quindi lato sensu nella organizzazione aziendale dell'intermediario stesso, il quale peraltro trae dall'attività del promotore benefici ai quali è ragionevole far corrispondere rischi, in applicazione del principio secondo cui ubi commoda et eius incommoda.

Inoltre la responsabilità dell'intermediario risponde alla necessità di assicurare una adeguata tutela ai destinatari delle offerte rivolte dall'intermediario fuori dalla propria sede per il tramite del promotore, soprattutto alla luce del fatto che in materia finanziaria e creditizia la buona fede degli investitori retail non qualificati può più facilmente essere trascesa dall'operatore professionale.

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