Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, 04/04/2011, n. 7622), nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal professionista per il pagamento delle proprie competenze, sono inammissibili le domanda volte a contestare le presunte inadempienze del medesimo, mai espresse dall'opponente prima del provvedimento monitorio.
Il principio è a mio avviso estensibile in via analogica a tutte le ipotesi di opposizioni in cui per la prima volta vengono eccepiti inadempimenti di parte creditrice e preclude al debitore la possibilità di instaurare giudizi di opposizione dilatorie e strumentali, proprio con la sanzione dell'inammissibilità della domanda.
Pur trattandosi di principio giurisprudenziale, a mio avviso la sua'estensione analogica è corollario naturale dell'art. 3 Cost. comma I che impone di trattare in modo analogo situazioni analoghe.
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