Secondo la Suprema Corte (n. 9676/2011), il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico e configurando essenzialmente una pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva con natura sostanziale di atto del processo esecutivo, che non entra nel merito del diritto di procedere in executivis, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., rimedio previsto proprio per tali atti (ex plurimis anche Cass. n. 3276/08 e Cass. ord. n. 30201/08).
A maggior ragione il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico strumento configurabile nelle ipotesi, in cui non sia stata dichiarata l'estinzione del processo esecutivo, ma sia stata ritenuta e dichiarata espressamente improcedibile l'azione esecutiva, con un provvedimento che è atto del processo esecutivo perchè adottato dal giudice dell'esecuzione nello svolgimento di quel processo, senza aver dato luogo ad alcun incidente di natura cognitiva.
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