Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I, 27/04/2011, n. 9388), la cessione di credito effettuata in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale - a prescindere dalla maggiore o minore affidabilità della posizione creditoria trasferita - alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali.
Essa pertanto, ove non sia stata prevista ab origine come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così estinto, è soggetta a revocatoria fallimentare.
Nessun commento:
Posta un commento