La Corte di Cassazione afferma, ed era ora, un principio di civiltà e giustizia nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa.
La Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, 24/05/2011, n. 11389) pone fine al malcostume della rifusione delle spese di lite in favore della PA nei casi in cui l'Amministrazione emanante il provvedimento sanzionatorio impugnato stava in giudizio personalmente od avvalendosi di un funzionario delegato, come consentito dall'art. 23, comma 4, della legge n. 689 del 198.
Secondo i Supremi Giudici, infatti, la PA non può ottenere, in caso di soccombenza dell'opponente, la condanna di quest'ultimo al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in quanto il funzionario amministrativo che sta in giudizio non è né procuratore né avvocato.
Correttamente, la predetta Amministrazione può ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento, in suo favore, delle spese concretamente affrontate in quella causa.
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