Secondo la Giurisprudenza del TAR (Sent. 729/2011) è illegittimo il diniego di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario (già sottoposto a espulsione) motivato dalla pendenza di un procedimento penale "allo stato di iscrizione" per reati di lieve entità in relazione ai quali è sopravvenuta l'archiviazione.
L'Amministrazione in ogni caso, anche in caso di condanna a mio avviso, deve valutare nel caso di specie l'esistenza di circostanze oggettive riguardanti l'inserimento sociale dello straniero e procedere con la revoca del provvedimento di espulsione nel caso in cui tale valutazione abbia esito positivo.
Deve essere infatti esclusa l'esistenza di qualsiasi automatismo -alla luce dell'art. 1, comma 8 lett. a), D.L. 9 settembre 2002 n. 195- tra la sottoposizione a procedimento penale e la irrevocabilità della misura espulsiva.
Le norme in materia di immigrazioni devono essere interpretate secondo criteri costituzionalmente orientati di ragionevolezza che inducono ad escludere che la disposizione medesima debba essere necessariamente intesa nel senso di introdurre l'automatismo della irrevocabilità della espulsione, ogni qual volta, come è accaduto nel caso in esame, il procedimento penale - tanto più se definito con provvedimento di archiviazione per reato, benché non colposo, di lieve entità- si trovi nello stato di iscrizione nel registro degli indagati.
La pendenza di un procedimento penale "allo stato di iscrizione" presuppone una situazione nella quale manca una imputazione e tantomeno un imputato, per cui ad una lettura costituzionalmente orientata secondo ragionevolezza la sottoposizione a indagini preliminari appare assimilabile alla situazione dello straniero denunciato e la condizione suddetta non può avere effetti definitivi tali da travolgere l'interesse dello straniero alla emersione dal lavoro irregolare.
Quindi, la normativa in materia va letta nel senso che l'Amministrazione, verificata la possibilità di disporre la revoca del provvedimento di espulsione alla luce delle circostanze oggettive riguardanti l'inserimento sociale dello straniero, trovandosi di fronte a una situazione di pendenza di un procedimento penale "allo stato di iscrizione" debba non già rigettare in via definitiva la domanda di regolarizzazione, ma sospendere ogni determinazione fintanto che il procedimento penale risulti ancora pendente e quindi accogliere l'istanza qualora si concluda favorevolmente per l'indagato ed il provvedimento di espulsione sia così revocato.
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