Secondo la giurisprudenza di merito (Tribunale di Novara, n. 464/2011) nelle ipotesi di contratti di compravendita internazionale di merci intercorsi tra società che prevedono come luogo di esecuzione della prestazione diversi stati, ai fini della individuazione della giurisdizione competente, deve tenersi conto del “luogo che presenta il collegamento più stretto con il contratto” nell'accezione di “luogo di consegna ove ha sede il distributore”.
Infatti, anche nell’ipotesi in cui la consegna della merce venga effettuata direttamente presso il terzo acquirente, gli aspetti logistici, amministrativi e commerciali della catena distributiva vengono gestiti presso la sede del distributore, sicché è presso di questa che trova attuazione la prestazione caratterizzante il contratto.
La sentenza in esame recepisce il principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui, in caso di più obbligazioni derivanti dal medesimo contratto, è l’obbligazione principale e caratterizzante il contratto a dover essere presa in considerazione ai fini della determinazione della giurisdizione, in modo da garantire una riconduzione ad unità, in sede processuale, del rapporto controverso ed evitare la frammentazione.
Alla luce dei principi della Suprema Corte, il luogo di consegna della merce diventa un criterio di collegamento fondamentale, che attrae tutte le domande relative ad un determinato titolo contrattuale.
E secondo la Corte di Giustizia Europea il luogo di consegna coincide con il luogo di esecuzione della prestazione principale sotto il profilo economico.
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