Secondo una recentissima decisione della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 04/07/2011, n. 14553), l'assegnazione della casa familiare, poiché risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è unicamente consentita in relazione all'immobile che abbia costituito centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi abbiano la disponibilità.
Pertanto, è viziata per difetto di motivazione e contraddittorietà la pronuncia del Giudice di merito che, dopo aver ritenuto che un immobile non costituisce centro di affetti, interessi e rapporti la cui esistenza e permanenza legittima solitamente l'assegnazione dello stesso in favore del coniuge richiedente, disposta ugualmente l'assegnazione dello stesso.
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