venerdì 20 gennaio 2012

Obbligazioni solidali: i condebitori non rispondono delle spese sostenute dal creditore per il recupero del credito verso il condebitore prescelto per il pagamento


La Corte di Cassazione (Sent.1 n. 8329/2011), ha sancito il principio per cui solo per le spese liquidate in sentenza sussiste una responsabilità solidale dei condannati in solido, mentre le successive spese necessarie a recuperare il quantum debeatur sono a carico del solo condebitore nei cui confronti è stata instaurata l'azione esecutiva, mentre gli altri condebitori sono obbligati esclusivamente per quanto di propria stretta competenza.  

La Corte di Cassazione ritiene infatti che non sussistesse solidarietà per le spese di recupero del credito.

Infatti, argomenta la Suprema Corte, non è possibile pretendere dal debitore solidale che abbia adempiuto spontaneamente o al quale comunque non sia imputabile alcun inadempimento, senza costringere il creditore ad una preventiva minaccia di esecuzione col precetto o ad un'esecuzione nei suoi confronti, il pagamento delle spese di una siffatta attività che il creditore abbia preventivamente svolto senza successo nei confronti di altro obbligato solidale.

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