mercoledì 9 ottobre 2013

Evasione Fiscale: inevitabile la chiusura dell'attività in caso di mancata emissione dello scontrino, anche se il contribuente accede alla procedura di definizione agevolata dell'avviso di accertamento

Mala tempora currunt. C'è crisi, l'evasione fiscale è una piaga della società e la Giurisprudenza non intende spuntare le poche armi che lo Stato Italiano prevede per la lotta allo scontrino facile.

Con sentenza n. 22491/2013 la Corte di Cassazione ha, quindi, stabilito che la definizione agevolata della multa inflitta per la ripetuta mancata emissione degli scontrini fiscali non evita la sanzione della sospensione dell’attività commerciale. 

L’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 12 del Dlgs 471/1997, che prevede la sospensione della licenza, non può ritenersi mai impedita dalla definizione agevolata di una o più delle tre violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, costituenti, nel loro insieme, la fattispecie unica punita con la sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività.

Ciò anche quando il contribuente ha pagato, senza impugnazione, l’avviso di accertamento derivante dal verbale di contestazione dell’omesso scontrino fiscale, nel termine agevolato di 60 giorni.

 

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