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La testa di legno ... quante volte l'abbiamo sentita nominare e, purtroppo, non solo nelle favole di Collodi, ma in finanza ed economia.
La testa di legno, giuridicamente parlando, è quel misterioso personaggio, che fa da parafulmine all'imprenditore poco trasparente, assumendosi tutte le responsabilità del dissesto e della mala gestio della società, perché - tanto - non ha nulla da perdere.
Diciamo che, quella del prestanome kamikaze, è una peculiarità tutta italiana.
Le maglie larghe della giustizia italiana sono fatte per ospitare le condotte border line nei più disparati ambiti.
Le maglie larghe della giustizia italiana sono fatte per ospitare le condotte border line nei più disparati ambiti.
In aiuto della nostra testa di legno è, però, accorso il Tribunale di Milano, con la sentenza 11706/2013.
Secondo i giudici meneghini, non risponde dei reati tributari la testa di legno, quando sia stata verificata la sua totale estraneità rispetto all'attività gestoria della
società, di cui era formalmente legale rappresentante.
La storia del nostro testa di legno ha inizio da un routinario controllo fiscale, nel corso del quale viene scoperto un meccanismo fraudolento volto all'evasione
dell'Iva.
Per capirci, una delle classiche frodi carosello. La società italiana acquistava beni da società estera, in regime di esenzione Iva, beni poi rivenduti con l'applicazione dell'Iva, senza versare le imposte al fisco e senza la dichiarazione dei redditi.
Naturalmente indagini e procedimento sono stati rivolti contro il legale rappresentante formale della società (testa di legno), il quale, come noto ha l'arduo compito di predisporre i bilanci, redigere le scritture contabili ed effettuare le dichiarazioni di legge al fisco, assumendosi, in mancanza di deleghe di funzione, la responsabilità della relativa veridicità.
Ebbene, il Tribunale di Milano ha deciso che, per l'omesso versamento dell'Iva, per l'omessa dichiarazione dei redditi e per l'occultamento delle scritture
contabili, il nostro testa di legno non possa avere alcuna responsabilità.
Infatti, data per scontata la sussistenza dei reati sotto il profilo oggettivo, la sussistenza dei medesimi reati è stata esclusa per la totale mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della
sussistenza in capo al legale rappresentante della volontà
colpevole di evadere le imposte.
E ciò proprio perchè il legale rappresentante era solo una povera testa di legno indifesa, id est un soggetto avente soltanto un ruolo
formale, ma senza alcun coinvolgimento concreto nella vita della
società.
Il Tribunale di Milano ha imperniato la propria decisione sulla disciplina del riparto di responsabilità tra l'amministratore formale e l'amministratore di fatto, concludendo che il prestanome non debba rispondere, neppure per non avere impedito l'evento criminoso, essendo lo stesso totalmente estraneo alla sua sfera di gestione ed imputabile univocamente all'amministratore di fatto.
Dopotutto, già la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23425/2011, aveva stabilito che l'elemento soggettivo del reato ha un contenuto che deve essere correlato alla
concreta situazione in cui il prestanome opera.
Nella fattispecie in esame, era evidente che la testa di legno fosse estranea ai fatti, visto che la società da tempo, e prima del suo arrivo, era entrata in un meccanismo fraudolento già avviato e ben oleato.
All'interno di tale meccanismo, la testa di legno non
aveva alcun potere e non poteva, per l'effetto, essere consapevole del significato della sua scelta come soggetto
responsabile della società.
Il Tribunale di Milano ha, quindi, reciso con decisione il velo di Maya dei reati tributari, superando la classica teoria formalistica, che identifica l'autore del reato con la figura formalmente investita della legale rappresentanza della società.
Uniformandosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 23425/2011 e n. 33385/2012, il Tribunale di Milano, in consacrazione anche del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, ha finalmente sancito che il soggetto tenuto a rispondere dei reati tributari è chi ha concretamente il potere gestorio,
ossia l'amministratore di fatto.
Una sentenza importante che consente di guardare con fiducia alla futura evoluzione giurisprudenziale in tanti ambiti del diritto penale.
Infatti, nella realtà socio-giuridica italiana è consuetudine fare ricorso alle teste di legno, vale a dire persone in stato di bisogno o debolezza, senza nulla da perdere, per le più svariate e losche ragioni.
I veri responsabili sono stati avvisati.
I veri responsabili sono stati avvisati.
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