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domenica 9 novembre 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Occupazione abusiva di immobili e stato di necessità: la Corte di Cassazione davvero autorizza l'occupazione abusiva?

MK&PARTNERS Адвокат в Италии

E' all'ordine del giorno il gravissimo problema dell'occupazione abusiva di immobili.

Nel mezzo della crisi economica e di un flusso migratorio praticamente incontrollato, si è creata una vera e propria emergenza-casa, che molti pensano di affrontare illegalmente, occupando case sfitte, pignorate, disabitate o, addirittura, abitate, approfittando dell'assenza temporanea dei proprietari o affittuari.

Il fenomeno ha preso una piega preoccupante - al limite dell'allarme sociale - in modo particolare nell'ambito dell'edilizia popolare pubblica, ma anche nel privato ci sono casi sempre più frequenti.

Il tutto, apparentemente (e lo sottilineo decine di volte), con il benestare delle istituzioni e della magistratura.

Sembra strano, ma chi pensa di avere il diritto di occupare case altrui, si difende addirittura citando una sentenza della Corte di Cassazione, che avrebbe legittimato chiunque ad impossessarsi di case vuote o abitate da altri.

Basterebbe, secondo questa tesi fantascientifica, invocare semplicemente lo stato di necessità ed il gioco è fatto. 

Effettivamente, ricordo una certa stampa, evidentemente con poca cultura giuridica e tanta voglia di fare lo scoop a tutti i costi, che, nel 2007, quando si stava ancora piuttosto bene, pubblicò, dandone estremo risalto, una sentenza della Suprema Corte, che avrebbe assolto una donna, accusata di aver occupato una casa, sulla base dell'esimente dello stato di necessità, disciplinato e previsto dall'art. 54 c.p.

Si trattava della Sentenza n. 35580/2007, con la quale la donna non era stata certo assolta, ma si era semplicemente annullato la sentenza della Corte d'Appello, con rinvio, poiché era stata omessa la dovuta indagine per verificare se l'esimente dello stato di necessità in quel caso sussistesse effettivamnete.

Forse per ovviare ai danni creati con la pessima informazione correlata alla sentenza del 2007, nel 2012, con la Sentenza n. 9265, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema, stabilendo che, nella occupazione abusiva di immobile, mai e poi mai può essere invocato l'esimente dello stato di necessità.

Ne consegue, pertanto, che l'autore della occupazione risponde dei reati ex artt. 633 e 639 bis c.p., per avere abusivamente occupato un immobile e lo stato di necessità è sempre escluso.

Infatti, ai sensi dell’art. 54 c.p., perchè si possa configurare l'esimente (la cui prova spetta all’imputato che la invoca), occorre che nel momento in cui l’agente agisce contro la legge - al fine di evitare un danno grave alla persona - il pericolo debba essere imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio. 

Il carattere di attualità del pericolo esclude, quindi, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi nel tempo.

Nell' ipotesi dell’occupazione di beni altrui, lo stato di necessità può essere invocato soltanto per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire alla necessità di risolvere la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi di edilizia popolare sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di persone non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate.

Peraltro, gli abusivi, al di là dei reti di cui agli artt. 633 e 639 c.p., compiono anche il reato di violazione di domicilio.

Il domicilio è un diritto sacro ed inviolabile, previsto e consacrato dalla Costituzione Italiana all'art. 14 e difeso dalla norma penale di cui all'art. 614 c.p.

Peraltro, in materia di occupazioni abusive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 c.p.p., la polizia giudiziaria deve intervenire d'iniziativa per impedire che un reato venga portato a conseguenze ulteriori, allontanando i colpevoli dai locali occupati contro la legge. A ciò si aggiunga che, non impedire un evento che si avrebbe l'obbligo di impedire, equivale a commetterlo, e ciò ex art. 40 c.p. comma secondo.

Perciò possiamo andare tranquillamente in ferie, perché se qualcuno viola il nostro domicilio, forzando la porta o una finestra, la polizia giudiziaria è obbligata a liberare l'alloggio ed il colpevole può essere arrestato.

Come reazione contro le occupazioni abusive di immobili, si può anche invocare la misura cautelare del sequestro preventivo, visto che la libera disponibilità dell'immobile comporterebbe un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del reato, che il sequestro preventivo mira invece a congelare (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 7722/12; depositata il 28 febbraio).

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