sabato 20 giugno 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: Immigrazione Clandestina - Permesso di soggiorno anche per lo straniero irregolare che abbia costruito in Italia legami affettivi e di amicizia stabili

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Il Dipartimento di Diritto dell'immigrazione di Mk&Partners è riuscito ad affermare il principio per cui non vi sarebbe alcun automatismo nell'applicazione della norma di cui all'art. art. 4 comma 3 del decreto legislativo 286 e successive modifiche, in forza della quale non avrebbe diritto al rilascio del permesso di soggiorno lo straniero condannato per uno dei reati ivi indicati (trattasi di solito di reati gravi, quali, a titolo esemplificativo, quelli legati al traffico o allo spaccio di droga ovvero allo sfruttamento della prostituzione).

La Legge Bossi – Fini, come ben noto ha modificato ed integrato l’art. 4, comma 3, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), prevedendo che chi commette uno dei reati di cui agli artt. 380 commi 1 e 2 c.p.p. e 73 del D.P.R. 9/10/1990 n. 309, ovvero reati inerenti la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina etc…, non può entrare in Italia o, se entrato, non può rinnovare il proprio permesso di soggiorno o, in caso di sanatoria, non può ottenere il titolo di soggiorno.

Tuttavia, è altrettanto vero che, oggi, l’applicazione di detta norma non è affatto “automatica”.

Al contrario l'automatismo illo tempore introdotto dal Legislatore deve essere interpretato alla luce dei principi espressi da alcune Sentenze della Corte di Giustizia Europea, secondo le quali è necessario verificare in concreto l'esistenza, in capo allo straniero, di un effettivo grado di pericolosità sociale e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.

Il tutto prima di procedere al suo allontanamento dal territorio di uno Stato membro.

Infatti, anche laddove “sulla carta” ci fossero per lo straniero dei motivi ostativi al rilascio, o rinnovo, del permesso di soggiorno, in concreto potrebbero comunque esserci i presupposti per autorizzare lo stesso ad entrare o soggiornare nello Stato Italiano.

Non rileva la pericolosità sociale dello straniero al momento in cui è stato assunto un provvedimento di espulsione o è stata emessa una condanna nei suoi confronti, bensì il suo concreto inserimento, o meno, nel contesto sociale dello Stato in cui chiede “ospitalità”.

Se è vero che il permesso di soggiorno non può essere rilasciato né tantomeno rinnovato nel caso di intervenuta condanna per uno dei reati specificati dalla norma (art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998), tuttavia l’automatismo ostativo non può trovare applicazione e ciò ai sensi delsuccessivo art. 5 comma 5 del T.U.I.R.

Tale disposizione comporta, infatti, che in presenza di una causa ostativa al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, il diniego può anche essere pronunciato, ma solo a condizione di una valutazione discrezionale riferita alla personalità dell’interessato ed alla gravità dei precedenti penali, nonché alla lunga permanenza in Italia ed al suo inserimento nel contesto socio-lavorativo.


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