giovedì 23 luglio 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Meteo e diritto - vietato lavorare sotto il sole cocente di Caronte - ma nessuno lo sa!

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии
E' ormai risaputo che, al di là dei proclami e dei richiami all'art. 1 della nostra Carta Costituzionale, la Repubblica Italiana è tutt'altro che fondata sul lavoro.
Anzi, i dati sul lavoro italiano sono da anni raccapriccianti e raccapriccianti sono soprattutto i dati sulle morti bianche e gli infortuni sul posto di lavoro, per inosservanza delle norme in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro.
Argomento questo di attualità, anche in considerazione delle condizioni climatiche eccezionali di questi giorni, in cui dovrebbe essere vietato a determinate categorie di lavoratori di lavorare sotto il sole cocente di Caronte.
E' notizia di questi giorni che in alcune città - come Milano - i decessi sono addirittura triplicati a causa del caldo estremo.
E non si tratta solo di anziani o soggetti deboli, parliamo anche di persone sane, spesso lavoratori costretti a lavorare in ambienti dove la temperatura superava soglie termiche di sopportabilità, e ci riferiamo ai tanti capannoni di officine, fabbriche, magazzini, aziende di ogni tipologia, locali non areati dove si lavora in condizioni termiche disumane.
In Inghilterra, dove temperature del genere sono più uniche che rare e, comunque, mai durature, alcuni esponenti politici hanno chiesto di introdurre una norma che vieti di far lavorare persone in ambienti ove si registrino temperature oltre i 30°C. 
Ebbene, in Italia da oltre un mese si lavora tranquillamente con quasi 40°C, che poi sotto il sole, in prossimità dell’asfalto, diventano 55/60°.
Eppure, dei vari rappresentanti e sindacalisti italici nessuno che abbia speso una parola per questi poveri lavoratori. Circostanza anomala se si pensa che la maggioranza politica in Parlamento è rappresentata dalla sinistra. 
Comunque, a dimostrazione del fatto che Mk&Partners è apolitico ed indipendente, si evidenzia che neppure le opposizioni hanno speso una sola parola su questo tema. 
Ad avviso di Mk&Partners, non è neppure essere necessario riformare la disciplina, in quanto basterebbe semplicemente applicare le leggi attualmente vigenti.
Chi conosce in modo approfondito il D.lgs. n. 81/2008 sa bene che, de iure condito e,quindi, sulla base della normativa attuale, molte attività lavorative dovrebbero essere sospese in questo contesto climatico, perchè la Legge prevede che un microclima non adeguato può compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori, i quali sarebbero soggetti a sensazioni di disagio ed avere una ridotta produttività. 
Ad esempio, si pensi proprio al caso delle stagioni estive, laddove l’eccesso di umidità e di calore non sono corretti da un’adeguata climatizzazione, climatizzazione, peraltro, inesistente ove il lavoratore operi in strada.
Il D.lgs. n. 81/2008 già contempla, in modo sia diretto che indiretto, il rischio che si definisce microclimatico e lo fa all'allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro), in relazione alla temperatura dei locali (art. 1.9.2).
Questo proprio perché la Legge prevede che i lavoratori debbano prestare la propria attività in luoghi di lavoro salubri.
Ricordando che i luoghi di lavoro sono definiti nel D.Lgs. 81/2008 come luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile dal lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, questi per legge devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
Sempre il D.lgs. n. 81/2008, ha affidato al datore di lavoro il compito di valutare tutti i rischi derivanti dalla esposizione ad agenti fisici, ovvero, ai sensi dell’art. 180 del D.lgs. n. 81/2008, il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Quindi, cari lettori e cari lavoratori, eventuali malori o, dio non voglia, eventi peggiori, che dovessero accadere o verificarsi in queste condizioni climatiche, non sono riconducibili al caldo, ma alla negligenza, imprudenza ed imperizia del datore di lavoro, che dovrà rispondere per colpa grave, se non proprio per colpa cosciente o dolo nonché risarcire il danno da infortunio sul luogo di lavoro.
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