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giovedì 12 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: opposizione a decreto ingiuntivo - il titolo su cui si fonda la domanda del ricorrente deve essere accuratamente indicato nella comparsa di costituzione e risposta


Interessante ordinanza del Tribunale di Imperia, che accoglie pienamente le argomentazioni di Mk&Partners, in merito alla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed alla decadenza del creditore dalla possibilità di indicare il titolo su cui si fonderebbe il preteso credito oltre il termine per la costituzione in giudizio.

Il Tribunale ha fatto proprie le nostre argomentazioni, trasformando l'ordinanza in un vero e proprio prontuario su queste spinosissime questione.i

Partendo, si potrebbe dire, dall'abc del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, questo viene definito, come ampiamente puntualizzato da atavica giurisprudenza, come un giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale la convenuta opposta ricopre la posizione giuridica sostanziale di attrice, mentre la convenuta ricopre il ruolo di convenuta sostanziale.

Ebbene, prendendo le mosse da un principio, alla cui affermazione ha contribuito anche Mk&Partners con numerose pronunce di merito (ex plurimis Tribunale di Milano - Sez. IV - Sentenza del 16/4/2013), ovvero che il creditore deve solo affermare il titolo giuridico su cui si fonda il diritto dedotto in giudizio, il Tribunale di Imperia sottolinea come la fattura non costituisca assolutamente detto titolo, non avendo la stessa natura contrattuale, ma riducendosi essa a mero documento fiscale proveniente dalla parte che intende avvalersene.

Per tale ragione la fattura, aggiunge il Tribunale di Imperia, non costituisce e non può costituire elemento idoneo a comprovare la sussistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto una determinata prestazione, comunque tutta da dimostrare, la pattuizione di un determinato corrispettivo, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione. 

Questo in punto di diritto sostanziale. Ma vi è di più. Il Tribunale di Imperia evidenzia il momento preclusivo entro il quale deve essere dedotto il titolo fondamentale dell'opponente.

La sede naturale è la comparsa di costituzione e risposta, ove va indicato il diritto della parte asseritamente adempiente ad ottenere la controprestazione.

La mancata indicazione in comparsa non dell'accordo sic et simpliciter, ma la descrizione compiuta ed accurata dei suoi termini essenziali (contenuto, data di conclusione, natura della prestazione, contestualizzazione,  circostanze della prestazione eseguita) determina la decadenza automatica della parte, in quanto tardiva rispetto alla determinazione del thama decidendum, attraverso la cristallizzazione di petitum e causa petendi, che, come ben noto, si svillupanno negli atti introduttivi.



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