MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии
In assenza di scelta delle parti in ordine alla legge regolatrice del rapporto, costituisce dovere del giudice individuare ex officio, pur in assenza di ogni prospettazione delle parti sul punto, la legge da applicare alla presente controversia, attesa la presenza di un elemento di estraneità all’ordinamento italiano: cittadinanza russa degli attori.
Ai sensi dell’art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) “Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili”.
Ai sensi dell’articolo, 4, commi 1 e 2, della predetta Convenzione di Roma, in mancanza di scelta dei contraenti in ordine alla legge regolatrice del contratto, “il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto”; “si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenzaabituale”.
In applicazione delle citate disposizione di diritto internazionale privato, nel caso in cui la prestazione caratteristica del contratto preliminare di compravendita concluso dalle parti è indubbiamente rappresentata dal trasferimento della proprietà del bene immobile compromesso in vendita e sito in Italia, da parte dei convenuti, residenti in Italia, la presente controversia è regolata dal diritto italiano.
MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии
MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии
Nessun commento:
Posta un commento