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giovedì 12 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: opposizione a decreto ingiuntivo - il titolo su cui si fonda la domanda del ricorrente deve essere accuratamente indicato nella comparsa di costituzione e risposta


Interessante ordinanza del Tribunale di Imperia, che accoglie pienamente le argomentazioni di Mk&Partners, in merito alla ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed alla decadenza del creditore dalla possibilità di indicare il titolo su cui si fonderebbe il preteso credito oltre il termine per la costituzione in giudizio.

Il Tribunale ha fatto proprie le nostre argomentazioni, trasformando l'ordinanza in un vero e proprio prontuario su queste spinosissime questione.i

Partendo, si potrebbe dire, dall'abc del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, questo viene definito, come ampiamente puntualizzato da atavica giurisprudenza, come un giudizio a cognizione piena, nell'ambito del quale la convenuta opposta ricopre la posizione giuridica sostanziale di attrice, mentre la convenuta ricopre il ruolo di convenuta sostanziale.

Ebbene, prendendo le mosse da un principio, alla cui affermazione ha contribuito anche Mk&Partners con numerose pronunce di merito (ex plurimis Tribunale di Milano - Sez. IV - Sentenza del 16/4/2013), ovvero che il creditore deve solo affermare il titolo giuridico su cui si fonda il diritto dedotto in giudizio, il Tribunale di Imperia sottolinea come la fattura non costituisca assolutamente detto titolo, non avendo la stessa natura contrattuale, ma riducendosi essa a mero documento fiscale proveniente dalla parte che intende avvalersene.

Per tale ragione la fattura, aggiunge il Tribunale di Imperia, non costituisce e non può costituire elemento idoneo a comprovare la sussistenza di un accordo tra le parti avente ad oggetto una determinata prestazione, comunque tutta da dimostrare, la pattuizione di un determinato corrispettivo, nonché l'effettiva esecuzione della prestazione. 

Questo in punto di diritto sostanziale. Ma vi è di più. Il Tribunale di Imperia evidenzia il momento preclusivo entro il quale deve essere dedotto il titolo fondamentale dell'opponente.

La sede naturale è la comparsa di costituzione e risposta, ove va indicato il diritto della parte asseritamente adempiente ad ottenere la controprestazione.

La mancata indicazione in comparsa non dell'accordo sic et simpliciter, ma la descrizione compiuta ed accurata dei suoi termini essenziali (contenuto, data di conclusione, natura della prestazione, contestualizzazione,  circostanze della prestazione eseguita) determina la decadenza automatica della parte, in quanto tardiva rispetto alla determinazione del thama decidendum, attraverso la cristallizzazione di petitum e causa petendi, che, come ben noto, si svillupanno negli atti introduttivi.



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martedì 10 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Il pvc redatto in sede di controllo fiscale non è un atto autonomamente impugnabile, non rientrando tra quelli espressamente previsti dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992

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Il P.V.C. (processo verbale di contestazione) è contemplato dal rinvio operato dall’articolo 52 del D.P.R. n. 633/1972, contenuto nel comma 1 dell’articolo 33 del D.P.R. n. 600/1973, in forza del quale l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche disposte dagli uffici finanziari e dalla Guardia di Finanza, mediante indagini di polizia amministrativa, si deve concludere con la redazione di un processo verbale, da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente, o a chi lo rappresenta, e le risposte ricevute. 

Il P.V.C. riveste mera natura di atto pubblico, formato da chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, mediante il quale si attesta, o si descrive, un determinato comportamento o una determinata situazione, al fine di rendere possibile l’utilizzazione dell’atto medesimo come mezzo di prova. 


Si tratta, per l’effetto, di atto pubblico ex articolo 2699 ss cod. civ. e atto recettizio (che acquista cioè validità ed efficacia allorquando venga portato a conoscenza dei destinatari), al quale deve riconoscersi l’efficacia di piena prova, seppur con limiti ben precisi, fino a querela di falso.

Peraltro, il P.V.C. è  di foriero di importanti effetti e conseguenze di natura giuridica, che vanno ben oltre l’aspetto probatorio strictu sensu delle violazioni rilevate in sede di verifica e dei relativi addebiti. 

In ambito tributario, il processo verbale di constatazione è stato, infatti, man mano configurato dal legislatore come mezzo necessario ad attuare uno degli istituti deflattivi del contenzioso tributario, il processo di adesione ai verbali di constatazione in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto (art. 5 bis del D.lgs n. 218/1997) o, ancora, per segnalare agli uffici accertatori l’opportunità di procedere all’applicazione delle misure cautelari previste dai commi da 1 a 6 dell’art. 22 del D.lgs n. 472/1997, sulla base degli importi contenuti nei rilievi del processo verbale di constatazione.

Si può, pertanto, affermare che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e i militari della Guardia di Finanza incaricati di eseguire controlli fiscali nella forma di accessi, ispezioni e verifiche, non concludono l’intervento ispettivo con l’atto tipico di un comune agente accertatore (di massima, organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro), ma piuttosto predispongono un atto conclusivo dell’attività ispettiva fiscale che, per la specialità della materia, non si può, invero, identificare, completamente in quello regolato dagli artt. 134 e seguenti del c.p.p.

Ne consegue che il processo verbale di constatazione redatto in sede di controllo fiscale non è un atto autonomamente impugnabile, perché non rientra tra quelli previsti dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992. 

Per stabilire quali atti siano impugnabili in via differita e quali, invece, non siano impugnabili in assoluto, il criterio da seguire è, infatti, quello tracciato per il processo amministrativo. 

Gli atti non nominati, se sono atti lesivi, non sono da impugnare immediatamente, ma con ricorso contro gli atti successivi, rispetto ai quali l’atto non impugnabile ha valore di atto presupposto o pregiudiziale. 

Ciò significa, in pratica, che il contribuente, ricevuto un atto non compreso tra quelli espressamente indicati come impugnabili autonomamente, deve attendere che gli venga notificato un atto autonomamente impugnabile, e proporre ricorso contro entrambi.




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venerdì 6 novembre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: ricorso per decreto ingiuntivo ammissibile sulla base di accordi a latere alla sentenza di separazione, anche se emessa dall'autorità giurisdizionale estera

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giovedì 1 ottobre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: no all'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti

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L'assegnazione della casa coniugale, pur in presenza di un coniuge economicamente debole, non costituisce oggetto dei provvedimenti del giudice della separazione (o del divorzio).

In questi casi casi, peraltro, il pregresso consenso all'assegnazione, quand'anche prestato, da uno dei coniugi, in favore dell'altro, è sempre revocabile.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, che ha integralmente accolto le difese di Mk&Partners e, per l'effetto, in accoglimento delle nostre domande, ha integralmente riformato l'ordinanza del Tribunale di Como, con la quale il Presidente ribadiva l'assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi, nonostante fosse stato revocato il consenso da parte del coniuge, che, pur in assenza di figli minori o non autosufficienti, aveva illo tempore acconsentito all'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.

Mk&Partners ha evidenziato nel proprio reclamo come l'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli, in favore di un coniuge, piuttosto che di un altro, realizzi una fondamentale ingiustizia e violazione di legge nonché leda prondamento i diritti del coniuge privato dell'assegnazione.

In caso di separazione o divorzio, la casa coniugale non può essere assegnata al coniuge economicamente più debole, se non vi sono figli conviventi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, poiché la norma che prevede l'assegnazione dispone espressamente che essa è stabilita nell'interesse della prole e non di un coniuge.

Ciò in quanto, secondo un principio generale, la casa coniugale viene assegnata al coniuge (anche non proprietario della casa) presso il quale sono collocati i figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, e ciò, secondo la ratio della norma, nell'esclusivo interesse dei figli stessi, e non certo nell'interesse del coniuge. 

L'art. 337 sexies cod. civ., infatti, stabilisce espressamente che, nell'ambito della crisi coniugale, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, non facendo menzione alcuna al coniuge debole.



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giovedì 27 agosto 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Pronti i vaucher per l'internazionalizzazione - Aperte le registrazioni dal 1 Settembre


Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative ed i termini per la richiesta e la concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di risorse stanziate, ai sensi del DM 15 maggio 2015.

Le istanze di accesso finalizzate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente online  a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.

Per agevolare le imprese, il bando stabilisce che, a partire dalle ore 10.00 del 1 settembre 2015, le imprese interessate potranno registrarsi tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

Dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 le imprese, acquisita la password di accesso con la procedura di registrazione, potranno avviare e completare le fasi di compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER, ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine, attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

A beneficiare dell'iniziativa saranno micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. 

Di fatto verranno erogati singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro, proprio per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno sei mesi. 

Per avere accesso al voucher, l’impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per il primo bando è di almeno 3mila euro (il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro).

L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015.

L’intervento è dedicato alle PMI (micro piccole e medie imprese), costituite in forma di società di capitali o cooperative a loro Reti di imprese che non superino i parametri di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (limite di: 250 dipendenti effettivi, 50 €/ML di fatturato o 43 €/ML di totale bilancio).

Una quota delle disponibilità finanziarie sarà riservata alle PMI che hanno iniziato il percorso di internazionalizzazione, partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia e che hanno acquisito dall’ICE-Agenzia una valutazione di sufficiente potenzialità di internazionalizzazione, con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda in via telematica il giorno 22 settembre alle ore 10:00. Ma, già a partire dal 1 settembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma informatica e, grazie alla credenziale ottenuta, iniziare a compilare la domanda on line già dal giorno 15 settembre.


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lunedì 24 agosto 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Riforma della Legge Fallimentare e del Codice di Procedura Civile - maggiori tutele per creditori e consumatori


Entrata in vigore immediata per la legge di razionalizzazione delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive.

La pubblicazione della Legge n. 132/2015, con cui viene convertito il D.L. n. 83/2015, avvenuta in data 21/8 u.s. determina infatti l'entrata in vigore della corposa riforma legislativa.

La revisione urgente delle procedure concorsuali, in attesa della riforma vera e propria della Legge Fallimentare, rappresenta il leit motive della novella legislativa.

E' fondamentale evidenziare che il Legislatore ha preso atto del fallimento della privatizzazione delle procedure concorsuali.

Mk&Partners, già in un proprio studio del 2013, pubblicato su questo Blog ad un anno esatto dall'entrata in vigore della pessima riforma Monti/Letta, aveva denunciato gli abusi che si nascondevano dietro le misure per favorire la continuità di impresa, troppo spesso interpretate come escamotage intrapresi da imprenditori che avrebbero dovuto essere dichiarati falliti per liberarsi dei debiti contratti a tutto danno dei creditori.

Alla luce di quanto sopra, è fondamentale, altresì, evidenziare come la novella legislativa riprenda alla lettera le argomentazioni contenute in diversi atti di opposizione all'omologazione di concordati preventivi redatti e depositati da Mk&Partners, che in diversi casi aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sulla riformata norma di cui all'art. 178 L.F., la quale, come noto, introduceva un illegittimo silenzio-assenso in materia concorsuale ed aveva sempre contestato la totale mancanza di concorrenza nella cessione dei beni dell'impresa in crisi, che spesso venivano destinati a soggetti legati alla stessa impresa.

La riforma restituisce dignità alla procedura concordataria e ciò attraverso la obbligatoria ricerca di offerte concorrenti, quando sia proposta la cessione dell’azienda o di un ramo, attraverso l’obbligo di trasmissione continua degli atti procedimentali alla procura della repubblica (individuando sul nascere condotte di bancarotta) ed anche attraverso la tutela dei creditori storicamente meno protetti, vale a dire i creditori chirografari, ai quali viene riconosciuto il diritto di ottenere almeno il 20% delle loro legittime pretese.

Maggiore chiarezza si sarebbe dovuta, invece, assicurare al profilo transitorio sull'entrata in vigore della novella legislativa, poiché retroattivo è solo l'art. 1 della Legge n. 132/2015, mentre manca una vera e propria disciplina transitoria per quanto attiene alle altre norme.
Eppure, sarebbe stato auspicabile chiarire quali effetti avranno le nuove norme ui concordati presentati, ma anche omologati, prima della entrata in vigore della Legge n. 132/2015.

Si tratta, ad avviso, di Mk&Partners non di semplici norme processuali e come tali non incidenti sui processi già instaurati, in forza del principio per cui tempus regit actum, ma divere e proprie norme sostanziali.

E' inammissibile, in quanto provoca contrasti inaccettabili per l'ordinamento giuridico, che vi siano concordati preventivi omologati da poco, magari solo grazie al computo tra i favorevoli alla proposta di concordato, dei creditori che hanno omesso di votare.

La norma che ha introdotto il silenzio assenso era incostituzionale ab origine e la riforma legislativa dimostra appieno le doglianze al riguardo espresse in numerosi giudizi da Mk&Partners.

Ora, l'irretroattività di quella norma – di contenuto sostanziale e non processuale - rischia di mantenere e/o generare un forte squilibrio sistematico, in aperta violazione dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza formale.




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mercoledì 29 luglio 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования"

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Предлагается законодательно закрепить необходимость разработки основных направлений государственной политики в сфере обязательного социального страхования на трехлетний период.

В соответствии с проектом направления такой государственной политики должны будут ежегодно представляться в Правительство РФ не позднее срока внесения в него проектов федеральных законов о бюджетах фондов конкретных видов обязательного социального страхования на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае принятия данные положения вступят в силу с 1 января 2016 года.


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martedì 28 luglio 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: прецеденты MK&Partners - Адвокат в Италии - суд Комо счет допустимым участие биологического отца в процессе по оспарива�

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Суд Комо в распоряжении от 01.05.2015 принял неожиданную и революционную меру, согласно которой участие биологического отца в суде по опровержению отцовства является допустимым.

Как известно, закон всегда оспаривал это, Верховный суд в 2012 году даже отрицал вмешательство биологического отца.

Мнение большинства, по мнению MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии, противоречило позиции ЕСПЧ, который постановил, что право на отцовство и биологическую истину - неприкосновенное право гражданина, и посчитал необходимым защитить его в статьях 9 и 8 ЕСПЧ.

Даже суд Комо, первоначально казалось, хотел привести в соответствие итальянские суды, основываясь на том, что суд не имеет право противоречить решениям законодательного органа, который исключил биологического отца из судебного процесса по оспариванию отцовства.

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии не сдался и оспорил первое решение об отстранении.

Было доказано противоречивость в том, что суд выступает против вмешательства биологического отца в судебный процесс, но в то же время может объявить законность однополых браков, тем самым нарушая выбор Законодателя, который запрещает браки между гомосексуалистами.

Внимание, мы не говорим о том, что разделяем выбор итальянского государства запретить однополые браки, говорится о других концепциях. 

А именно, что многие суды объявили незаконным выбор законодательной власти в отношении однополых браков, но ни один суд никогда не ставил под сомнение абсурдность закона, который запрещает участие биологического отца в суде по оспариванию отцовства, защищая свое право на воспитание ребенка, которого без него не было бы в этом мире.


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MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Прецеденты MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Незаконная иммиграция - Вид на жительство для незаконного иностранца, который построил в Италии стабильные семейные и дружеские отношения

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Отдел иммиграционного законодательства MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии убедился в том, что нет никакого автоматического применения статьи 4, пункта 3 Законодательного декрета № 286 и его дальнейших поправок, согласно которым иностранец, виновный в совершении указанных там преступлений,  не имеет права на получение разрешения на проживание (речь идет о таких тяжких преступлениях, как контрабанда или торговля наркотиками, проституция).

Хорошо известно, что Закон Босси - Фини, с внесенными изменениями и дополнениями в ст. 4, пункт 3, Сводного закона об иммиграции (Законодательный декрет № 286 от 25 июля 1998 года), предусматривает, что те, кто совершает любое из преступлений по статье 380 пункта 1 и 2 Уголовно-процессуального кодекса и по статье 73 Указа Президента Республики № 309 от 9 октября 1990, или преступления, связанные с сексуальным рабством, пособничеством в нелегальной иммиграции и т.д., не могут въехать на территорию Италии или, если въехали, не могут продлить разрешение на пребывание, а, в случае амнистии, не могут получить вид на жительство.

Тем не менее, это правда, что на сегодняшний день применение этой нормы совершенно не «автоматическое».

Напротив автоматизм, введенный в оны годы законодателем, должен осуществляться в свете принципов, изложенных в некоторых решениях Европейского Суда, в соответствии с которыми необходимо определить на практике наличие реальной социальной опасности иностранца и других сведений, не позволяющих выдачу ему документа.

Все это должно быть рассмотрено, прежде чем приступить к депортации с территории государства.

В самом деле, даже если «на бумаге» есть препятствия для выдачи или продления разрешения на пребывание иностранцу, на практике все еще могут быть основания для разрешения его въезда или пребывания на территории Италии.

Не имеет значения социальная опасность иностранца в момент, когда были приняты меры по депортации или вынесен приговор в его отношении, важно его реальное положение в социальном контексте государства, в котором он сделал запрос на проживание.

Даже если разрешение на пребывание не может быть выдано или продлено в случае осуждения по одному из преступлений, указанных в ст. 4, пункте 3, Законодательного Декрета. N. 286/1998, препятствующий автоматизм не может быть применен согласно статье 5 пункту 5 Сводного текста об иммиграции.

В этом положении говориться о том, что при наличии препятствия к выдаче или продлению разрешения на пребывание, отказ может даже быть объявлен только при условии дискреционной оценки личности заинтересованного и тяжести криминальной истории, а также длительности его пребывания в Италии и его социально-трудового поведения.
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venerdì 24 luglio 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: recupero e cessione dei crediti in sofferenza


Mk&Partners - Адвокат в Италии, tra le sue expertise, può vantare sicuramente una grande e comprovata esperienza nella gestione dei crediti in sofferenza (credit collection - recupero crediti) ed offre un'ampia ed articolata gamma di servizi altamente specializzati a beneficio delle imprese italiane ed estere, che vantano cospicui crediti nei confronti di soggetti inadempienti.

Mk&Partners - Адвокат в Италии, nel settore del recupero dei crediti, opera con affidabilità ed efficienza, rivelandosi in ogni occasione un partner ideale per la gestione dei Vostri crediti, assicurando risultati soddisfacenti in tempi brevi, grazie alla immediata generazione di un flusso di cassa (cash flow) sui crediti incagliati, indispensabile per le aziende, soprattutto in un periodo di crisi come questo.

Buona parte dei crediti all'incaglio affidati ad Mk&Partners - Адвокат в Италии, infatti, viene recuperato già in fase stragiudiziale, grazie all'abilità ed alla sensibilità dei negoziatori di Mk&Partners - Адвокат в Италии, avvocati abilitati e mediatori civili, che possono vantare, tra i propri punti di forza, sicuramente una spiccata capacità di comprendere ed analizzare non solo le scritture contabili ed i bilanci, ma anche la psicologia e la personalità del debitore, riuscendo ad ottenere per i nostri clienti risultati insperati in termini di recupero.

I servizi di gestione dei crediti offerti da Mk&Partners - Адвокат в Италии consentono alle aziende nostre clienti di potersi sgravare dell'ingrato compito di dover inseguire i debitori e ciò grazie alla nostra capacità di gestione in house di tutte le problematiche che costellano l'attività di recupero dei crediti in sofferenza, con conseguente risparmio per il cliente in termini di costi e di tempo.

Mk&Partners - Адвокат в Италии è, infatti, in grado di garantire la massima professionalità ed efficienza per qualsivoglia tipologia di questione connessa al recupero dei crediti, sia, si ribadisce, in fase stragiudiziale che in fase contenziosa ed i costi per i contratti di consulenza sono veramente competitivi, riducendosi al rimborso per i costi vivi, notevolmente bassi, vista la specializzazione di Mk&Partners - Адвокат в Италии, decisamente all'avanguardia nell'utilizzo delle tecnologie del PCT, e ad un irrisorio onorario a forfait.

Ovviamente, Mk&Partners - Адвокат в Италии offre anche consulenza di due diligence review dei crediti in sofferenza e di due diligence a tutela del credito, fornendo una valutazione preventiva sulla Vostra contrattualistica aziendale e sui Vostri rapporti commerciali.

Mk&Partners - Адвокат в Италии è, inoltre, in grado di acquisire qualsivoglia informazione sui Vostri debitori e sul loro stato di saluto nonché di analizzare tutta la documentazione societaria acquisita, garantendo la massima trasparenza sulle possibilità di recupero dei crediti in sofferenza.

Noi di Mk&Partners - Адвокат в Италии siamo ben consapevoli del fatto che, nell'ordinamento giuridico italiano, i creditori non hanno certo vita facile.

Mk&Partners, inoltre, Vi può assistere nell'eliminazione dal bilancio dei crediti inesigibili, sia con la predisposizione di lettere di passaggio a perdita, che consentono di ottenere importanti benefici di natura fiscale e di rendere veritiero ed autentico il bilancio, come, peraltro, previsto dagli artt. 2423 e 2426 cod. civ. nonché dalla normativa Comunitaria in materia, sia con una ingegnerizzazione dei crediti inesigibili, che possono essere ceduti in blocco, con effetto pro-soluto e liberatorio a società finanziarie nostre partners.  


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