sabato 2 aprile 2011

Giurisprudenza di merito: la Dir 115/2008 elimina il reato di soggiorno clandestino sul territorio italiano?

Secondo il Tribunale di Alessandria, la condotta del soggetto extracomunitario che si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di allontanarsi dallo stesso, dopo l'adozione della Dir. n. 2008/115/CE del Paralamento e del Consiglio Europei divenuta esecutiva in data 24 dicembre 2010, cui l'italia non si è adeguata tempestivamente, non sarebbe più prevista dalla legge come reato.
Il Condizionale è d'obbligo, trattandosi di pronuncia di un Tribunale di merito di primo grado, che ben potrebbe non avere seguito nelle Corti d'Appello ed in Corte di Cassazione. Tuttavia il principio ivi affermato è corretto alla luce dei principi costituzionali che permeano il diritto penale, quali, in primis, il principio di certezza del diritto.

Peraltro, il Tribunale di Alessandria ritiene che la sanzione penale prevista dall'art. 14, comma 5-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti del cittadino extracomunitario inottemperante al decreto di espulsione sia in radicale contrasto con la disciplina comunitaria.

E nell'esercizio del proprio "sindacato diffuso" riconosciuto al singolo Giudice nazionale in caso di contrastotra la norma interna e la norma comunitaria, la sentenza perviene alla diretta disapplicazione della disposizione di legge citata.

Conclusione a mio avviso audace e basata su una lettura restrittiva e tranchant della normativa comunitaria.

La stessa pronuncia infatti ritiene che la direttiva: a) privilegi il rimpatrio volontario dello straniero (art. 7); b) preveda che solo in caso di inadempimento dell'obbligo di rimpatrio volontario sia consentito agli Stati membri di procedere all'allontanamento coattivo, per la cui attuazione essi possono ricorrere a "misure coercitive" purché "proporzionate" e non eccedenti "un uso ragionevole della forza" (art. 8); c) preveda altresì che il "trattenimento" dello straniero sia disposto solo "per il tempo necessario all'espletamento delle modalità di rimpatrio" e comunque sia della durata "più breve possibile", in qualsiasi caso non superiore a sei mesi, prorogabili al massimo di un ulteriore anno.

La pronuncia a mio avviso non avrà consensi sia a livello politico che giuridico dato il particolare momento di emergenza in cui si colloca.

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