Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite, 29/03/2011, n. 7099), i magistrati onorari non sono equiparabili a coloro che, per cinque anni, abbiano rivestito l'incarico di magistrati dell'ordine giudiziario, militare od amministrativo, di cui all'art. 26 del R.D.L. n. 1578 del 1933, dal momento che solo per questi ultimi il concorso di accesso alla relativa nomina garantisce un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l'iscrizione, analoga a quella di chi partecipa all'esame di concorso per la professione di avvocato.
Del resto, la necessità di verificare con apposito esame l'idoneità professionale dei giudici onorari che vogliano intraprendere la carriere di avvocato è confermata dalla previsione speciale relativa ai vice pretori onorari per i quali l'iscrizione all'albo degli avvocati era consentita solo dopo un periodo di tempo di esercizio della funzione giurisdizionale, ancorché maggiore rispetto a quello sancito per i giudici togati, ma anche alla condizione del rilascio dai Capi della Corte di Appello di appartenenza di un attestato della loro capacità professionale e cultura, costituente una valutazione tecnica della loro idoneità alla professione forense.
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