venerdì 8 aprile 2011

La liquidazione come presupposto logico-legale della cancellazione dal Registro delle imprese

Secondo la giurisprudenza di merito, anche dopo l'interpretazione data all'art. 2495 c.c. dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4062/10 di cui al precedente post, non sarebbe preclusa l'applicabilità dell'art. 2191 c.c. per i casi in cui la cancellazione sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti.

Presupposto della cancellazione della società dal Registro delle imprese, secondo i Giudici di merito sarebbe l'effettivo compimento della liquidazione (art. 2495, comma 1, c.c.).

Pertanto, qualora il soggetto a ciò legittimato (nella specie il liquidatore) dimostri che in realtà la liquidazione non è terminata, si deve provvedere, ai sensi dell'art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della società.

Nessun commento:

Posta un commento