Secondo la giurisprudenza di merito, anche dopo l'interpretazione data all'art. 2495 c.c. dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4062/10 di cui al precedente post, non sarebbe preclusa l'applicabilità dell'art. 2191 c.c. per i casi in cui la cancellazione sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti.
Presupposto della cancellazione della società dal Registro delle imprese, secondo i Giudici di merito sarebbe l'effettivo compimento della liquidazione (art. 2495, comma 1, c.c.).
Pertanto, qualora il soggetto a ciò legittimato (nella specie il liquidatore) dimostri che in realtà la liquidazione non è terminata, si deve provvedere, ai sensi dell'art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della società.
Presupposto della cancellazione della società dal Registro delle imprese, secondo i Giudici di merito sarebbe l'effettivo compimento della liquidazione (art. 2495, comma 1, c.c.).
Pertanto, qualora il soggetto a ciò legittimato (nella specie il liquidatore) dimostri che in realtà la liquidazione non è terminata, si deve provvedere, ai sensi dell'art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della società.
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