Secondo la Corte di Cassazione (8274/11), la notifica di un atto al condominio può essere effettuata anche con consegna al portiere dello stabile e non all’amministratore,
I giudici di legittimità hanno pertanto affermato che è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall’amministratore purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni, come la portineria, idonei a configurare un ufficio dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo.
Non è invece consentita, perché affetta da nullità, la notifica fatta presso l’edificio condominiale al singolo condomino, anche se questo si è qualificato come incaricato al ritiro.
I giudici di legittimità hanno pertanto affermato che è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall’amministratore purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni, come la portineria, idonei a configurare un ufficio dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo.
Non è invece consentita, perché affetta da nullità, la notifica fatta presso l’edificio condominiale al singolo condomino, anche se questo si è qualificato come incaricato al ritiro.
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