Secondo la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 21/10/2009, n. 22234), in materia di rappresentanza, non è sempre necessaria la contemplatio domini.
Infatti, l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del rappresentante ovvero un contesto in cui questi opera che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'attività sono destinati a prodursi direttamente.
L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto.
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