Secondo la Corte di Cassazione (5448/2011), la partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell’impresa familiare deve essere determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione nonché dell’accrescimento della produttività dell’impresa, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
La partecipazione agli utili è quindi condizionata dai risultati raggiunti dall’azienda, dal momento che gli stessi utili potrebbero essere naturalmente destinati, salvo il caso sussista un diverso accordo, non alla distribuzione tra i partecipanti, ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni.
In assenza di un patto di distribuzione periodica di tali utili, il diritto alla partecipazione agli utili coincide con la cessazione dell’impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.
All’atto della cessazione dell’azienda occorre pertanto che venga fornita prova dell’esistenza di utili da distribuire o di beni acquistati con gli utili in precedenza prodotti o di eventuali incrementi dell’azienda, anche solo afferenti all’avviamento, rispetto alla sua originaria consistenza affinché possa essere riconosciuto il diritto alla partecipazione o al risarcimento.
La partecipazione agli utili è quindi condizionata dai risultati raggiunti dall’azienda, dal momento che gli stessi utili potrebbero essere naturalmente destinati, salvo il caso sussista un diverso accordo, non alla distribuzione tra i partecipanti, ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni.
In assenza di un patto di distribuzione periodica di tali utili, il diritto alla partecipazione agli utili coincide con la cessazione dell’impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.
All’atto della cessazione dell’azienda occorre pertanto che venga fornita prova dell’esistenza di utili da distribuire o di beni acquistati con gli utili in precedenza prodotti o di eventuali incrementi dell’azienda, anche solo afferenti all’avviamento, rispetto alla sua originaria consistenza affinché possa essere riconosciuto il diritto alla partecipazione o al risarcimento.
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