La Suprema Corte ha di recente definito la problematica relativa alla possibilità di utilizzare nell'acquisto di azioni proprie a norma del citato art. 2357, comma 1, la riserva da sopraprezzo iscritta nell'ultimo bilancio approvato da parte di una cooperativa che ha mutato veste giuridica in società per azioni.
La ratio della norma risiede nella tutela del capitale sociale, per impedire che l'acquisto delle azioni proprie della società mascheri un'indebita restituzione dei conferimenti ai soci o che siano intaccate riserve non utilizzabili in quanto destinate, per legge o per statuto, a preservare la solidità patrimoniale dell'ente o, comunque, a scopi diversi.
Ciò che necessita è perciò, in primo luogo, che le riserve da utilizzare per l'acquisto delle azioni effettivamente sussistano ed, in secondo luogo, che siano legittimamente adoperabili a questo fine.
Secondo i Supremi Giudici, già prima della riforma del diritto societario attuata nel 2003, era opinione della prevalente dottrina che, nelle società cooperative, non essendo previsto un tetto massimo per la riserva legale, la riserva costituita dal sovrapprezzo di azioni fosse indisponibile, e quindi non utilizzabile per l'eventuale acquisto di azioni proprie della società.
Una volta, però, che la cooperativa assume la veste di società per azioni, e che siano divenute quindi ad essa applicabili le disposizioni vigenti per quest'ultimo tipo sociale, mentre la riserva non cessa di esistere nel patrimonio dell'ente, viene meno la ragione d'indisponibilità strettamente legata al vigore di disposizioni riferibili alle sole società cooperative e si rendono invece applicabili le norme in tema di società azionaria, nel cui ambito le riserve da sovrapprezzo sono disponibili quando ricorra la condizione richiesta dall'art. 2431 c.c..
Ciò che necessita è perciò, in primo luogo, che le riserve da utilizzare per l'acquisto delle azioni effettivamente sussistano ed, in secondo luogo, che siano legittimamente adoperabili a questo fine.
Il riferimento del legislatore alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato attiene, evidentemente, alla prima di siffatte condizioni, ma non anche alla seconda.
E' infatti solo dal bilancio che si può ricavare l'attestazione dell'esistenza della riserva patrimoniale di cui si tratta (ferma ovviamente la responsabilità degli amministratori nel verificare che la riserva non sia medio tempore venuta meno).
E' indubbio che la funzione del bilancio sia proprio quella di dar conto dell'esistenza di valori patrimoniali classificati in base al sistema di contabilità aziendale; non, invece, di determinare se e quale regime debba trovare applicazione per detti valori e per le poste che contabilmente li rappresentano.
Non è infatti il bilancio, bensì la legge, a disciplinare la disponibilità della riserva da sovrapprezzo, il cui regime, sotto questo profilo, non muterebbe di certo sol perchè eventualmente nel bilancio medesimo essa fosse stata erroneamente classificata disponibile, se tale non era, o viceversa.
Qualora la riserva da sovrapprezzo esista, ne consegue che la possibilità di adoperarla per acquistare azioni proprie correttamente è stata vagliata in base alle disposizioni applicabili, all'atto della deliberazione di acquisto di siffatte azioni, avuto riguardo al tipo di società che quella deliberazione ha assunto.
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