Secondo la Corte di Cassazione, in caso di vendita di unità immobiliare in un edificio condominiale, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazione sulle parti comuni, qualora il venditore e l'acquirente non si siano accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi colui che era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi.
Pertanto, ove le spese oggetto di controversia siano state deliberate prima della stipula del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. cod.civ.
La Suprema Corte definisce quindi, e si spera una volta per tutte, i criteri di ripartizione tra venditore e compratore delle spese derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, innovazione e ristrutturazione delle parti comuni, in mancanza di accordo tra le parti.
Pertanto, ove le spese oggetto di controversia siano state deliberate prima della stipula del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. cod.civ.
La Suprema Corte definisce quindi, e si spera una volta per tutte, i criteri di ripartizione tra venditore e compratore delle spese derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, innovazione e ristrutturazione delle parti comuni, in mancanza di accordo tra le parti.
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