Il nuovo matrimonio contratto dal coniuge superstite di un soggetto deceduto a seguito di fatto illecito altrui potrebbe incidere sul diritto al risarcimento del danno.
Infatti, secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 21/03/2011, n. 6357), ai fini della liquidazione dei danni patiti da uno dei coniugi per la morte dell'altro, derivante da fatto illecito altrui, la situazione, scaturita a seguito delle nuove nozze contratte dal coniuge superstite in corso di causa che, di certo, è irrilevante sotto il profilo della compensatio lucri cum damno, non essendo i vantaggi patrimoniali acquisiti dal danneggiato mediante il successivo matrimonio conseguenza diretta ed immediata del fatto illecito, deve comunque essere oggetto di valutazione da parte del Giudice.
Ed infatti, quest'ultimo deve effettuare siffatta valutazione al fine di verificare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito da tale illecito sia stato concretamente eliminato dalle nuove nozze.
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