Un soggetto estero può sviluppare la sua presenza nel mercato italiano nei seguenti modi:
1) apertura di una sede secondaria con rappresentanza stabile; La nozione di sede secondaria con rappresentanza stabile implica tre principali concetti:
- dipendenza economica e amministrativa;
- stabilità operativa;
- rappresentanza nei confronti dei soggetti esterni.
Secondo la Giurisprudenza, la sede secondaria di una società costituita all’estero è assoggettata, ai sensi dell’art. 2508 cod. civ., alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Ne consegue che la stessa sarà tenuta ad iscriversi presso il Registro delle imprese competente.
Inoltre, la società estera sarà tenuta a pubblicare le generalità delle persone che la rappresentano stabilmente nel territorio italiano e a depositare l’atto costitutivo e i bilanci.
2) L'apertura di un ufficio di rappresentanza, che svolge una funzione meramente ausiliaria e preparatoria alla penetrazione dell’azienda sul mercato estero: l'ufficio di rappresentanza si occupa delle attività promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, e non si occupa di attività produttive o commerciali in senso proprio.
3) Costituzione di una filiazione, ovvero di una società o ente dotato di autonomia giuridica, vale a dire di un ente giuridico di diritto italiano, partecipato dall'investitore estero. In caso di costituzione di una società da parte di un soggetto estero, tuttavia, è necessario verificare la sussistenza della condizione di reciprocità sancito dall’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Per maggiori informazioni ed un preventivo, potete contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: info@mkpartners.it
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