Secondo la Corte di Cassazione (6734/2011), che afferma così un principio comunque già desumibile dalla disciplina codicistica in materia di società in nome collettivo, il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, ciascuno di questi ha l’onere di proporvi opposizione.
Ne consegue che, in mancanza di opposizione nel termine di legge, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza.
Ne consegue che, in mancanza di opposizione nel termine di legge, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza.
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