Secondo la Corte di Cassazione (5388/2011), nell'ipotesi in cui l'appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi della prestazione eseguita e, riconoscendo la propria responsabilità, si impegni ad eliminare i vizi, proponendo i rimedi idonei alla loro definitiva eliminazione, sorge ex lege a carico dell'appaltatore stesso una nuova obbligazione, a carattere novativo rispetto a quella originaria.
Tale obbligazione è soggetta pertanto al termine di prescrizione decennale.
Tale obbligazione è soggetta pertanto al termine di prescrizione decennale.
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