La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge recante "Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".
Il provvedimento in esame, che viene emanato a seguito della sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 della Corte di Cassazione, andrebbe ad eliminare dal secondo comma dell’articolo 645 c.p.c. la locuzione "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà".
Inoltre, sempre secondo alla norma di interpretazione autentica, nei procedimenti pendenti il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
Il legislatore dissolve quindi le nebbie interpretative createsi successivamente all'emanazione della nota sentenza n. 19246/2010 da parte della Corte di Cassazione che aveva gettato nel panico gli operatori del diritto.
Il tutto naturalmente in attesa che il testo legislativo in esame venga approvato anche alla Camera.
Il provvedimento in esame, che viene emanato a seguito della sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 della Corte di Cassazione, andrebbe ad eliminare dal secondo comma dell’articolo 645 c.p.c. la locuzione "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà".
Inoltre, sempre secondo alla norma di interpretazione autentica, nei procedimenti pendenti il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
Il legislatore dissolve quindi le nebbie interpretative createsi successivamente all'emanazione della nota sentenza n. 19246/2010 da parte della Corte di Cassazione che aveva gettato nel panico gli operatori del diritto.
Il tutto naturalmente in attesa che il testo legislativo in esame venga approvato anche alla Camera.
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