domenica 10 aprile 2011

L'onus probandi nella cause di responsabilità degli amministratori si inverte in caso di errata o non regolare tenuta delle scritture contabili

Secondo la Suprema Corte (2011, n. 7606), anche in tema di risarcimento del danno nelle cause di responsabilità contro amministratori e sindaci compete a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto. 

Tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità, anche per ciò che concerne le azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili.

Un' inversione dell'onere probatorio in tali cause sarebbe ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile fornire la prova del nesso di causalità.

La totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, infatti, è di per sè giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dello amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. (Cass. 3925/79, Cass. 6493/85). 

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