Con la Sent. 15657/2011, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile anche alle imprese individuali le disposizioni del decreto legislativo 231/01.
Pertanto, e riassumendo, secondo la Corte di Cassazione soggiacciono alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa conseguente da reato, oltre alle società (sia di persone che di capitali) anche gli enti non societari, quali i consorzi, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, nonché le imprese individuali e gli enti pubblici economici territoriali.
Naturalmente l'onere di provare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale commesso dalla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società ed il fatto che la stessa abbia agito nell'interesse di questa, grava sul Pubblico Ministero.
Pertanto, e riassumendo, secondo la Corte di Cassazione soggiacciono alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa conseguente da reato, oltre alle società (sia di persone che di capitali) anche gli enti non societari, quali i consorzi, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, nonché le imprese individuali e gli enti pubblici economici territoriali.
Naturalmente l'onere di provare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale commesso dalla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società ed il fatto che la stessa abbia agito nell'interesse di questa, grava sul Pubblico Ministero.
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