Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – confermando peraltro un indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997 – affermano, con la Sent. 10864/2011, che, in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. civ.) o l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi con iscrizione a ruolo della causa, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima.
MK&Partners - Русскоязычный Адвокат в Италии оказывает полный спектр юридических услуг и юридических консультаций частным лицам, национальным и иностранным компаниям, органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам в Италии, Швейцарии и России: info@mkpartners.it - www.mkpartners.it - skype: mkpartners.ru
domenica 29 maggio 2011
In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore deve costituirsi con iscrizione a ruolo della causa, decorre dalla prima notificazione
Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – confermando peraltro un indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997 – affermano, con la Sent. 10864/2011, che, in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. civ.) o l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi con iscrizione a ruolo della causa, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima.
Nessun commento:
Posta un commento