sabato 7 maggio 2011

Secondo la Corte dei Diritti dell’Uomo, il diritto del padre di vedere il proprio figlio è un diritto inviolabile della persona umana - l'Italia condannata a risarcire i padri per la lungaggine dei processi e per la negazione di giustizia


Il caso deciso dalla Corte dei Diritti dell’Uomo è paradigmatico della condizione in cui si trovano molti padri che dopo la fine della relazione con la propria compagna, in caso di affidamento della prole a quest’ultima, perdono il proprio diritto di esercitare la propria patria potestà ed il legame affettivo con i propri figli.
Nella fattispecie in esame, con la sentenza di divorzio, il Tribunale stabilì che il padre avrebbe avuto il diritto di visitare il figlio ogni 15 giorni.
Dopo un iniziale periodo di serenità ed armonia, successivamente la madre, come avviene peraltro in molti casi, per vendetta verso l’ex marito, ha iniziato a mettere il figlio contro il padre e, quando possibile, cercava di ostacolarne il diritto di visita.
Il padre ha pertanto adito il Tribunale di merito per la tutela dei propri diritti, soprattutto quando divenne chiaro che il figlio, in forza del fenomeno dell’alienazione affettiva, aveva iniziato a mostrarsi manifestamente ostile contro il padre, come se avesse assorbito dalla madre l’odio ed il risentimento della stessa verso l’ex marito.
Ed infatti, sia la Corte dei Diritti dell’Uomo che il Tribunale territoriale riconobbero che la madre aveva usato messaggi subliminali sul figlio, del tipo “oggi devi vedere tuo padre”, nel quadro di una strategia, forse inconscia, finalizzata ad influenzare la sfera affettiva del figlio.
In particolare, il Tribunale ha considerato la madre responsabile di aver rovinato la relazione affettiva tra il bambino ed il padre ed ha ordinato ai servizi sociali di assicurare che il rapporto tra il padre ed il figlio non subisse le influenze materne, ma a quel punto era troppo tardi in quanto il piccolo non voleva più vedere il proprio padre.
Secondo la Corte dei Diritti dell’Uomo, adita in ultima istanza dal padre ormai disperato, le autorità italiane, anche in considerazione della lungaggine dei processi in Italia, sono intervenute con estremo ritardo e peraltro con misure inefficaci a perseguire la protezione del bene giudirico meritevole di tutela, vale a dire il rapporto tra il padre ed il figlio e pertanto ha condannato l’Italia a risarcire al padre i danni non patrimoniali patiti.
Il principio giurisprudenziale affermato nella decisione in esame, sebbene riferito ad un caso relativo a genitori divorziati, può essere applicato in via analogica anche alle ipotesi di figli di coppie di fatto, che abbiano interrotto la convivenza more uxorio.
Con riferimento al rapporto tra i padri ed i figli nati in costanza di convivenza, la questione è ancora più delicata in quanto i Tribunali per i Minorenni, competente in materia, non sono in grado di assicurare decisioni adeguate in tempi brevi.
Basti pensare che chi scrive ha depositato un ricorso per l’affidamento di figlio minori in tenera età, in una fattispecie in cui la madre proibiva al padre di vedere i propri piccoli, ad ottobre 2010 ed il provvedimento di fissazione dell’udienza reca la data del 6/5/2011.
Risultato, il padre non vede i propri figli, dell’età di 2 anni ed 1 anno, da quasi un anno.
Naturalmente chi scrive ha tutta la preparazione necessaria per assicurare in tutte le sedi, nazionali ed internazionali, la più adeguata difesa. Contatti: renatomusella@hotmail.com

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