sabato 29 ottobre 2011

Le molestie su facebook e sugli altri social network integrano il reato di stalking


I comportamenti persecutori e ossessivi, anche se perpetrati a mezzo di posta elettronica o tramite social networks, possono intergrare il reato di stalking  e pertanto è legittimo il provvedimento che vieta ad un soggetto di avvicinarsi all'ex partner nei cui confronti aveva rivolto "ossessive e petulanti attenzioni e molestie" mediante l'invio di email, sms, messaggi sui social network sia in privato che postando sul wall/bacheca dei profili facebook ed affini. 

Tali condotte configurano molestie reiterate integrative del reato di stalking, con conseguente applicazione delle relative misure cautelari personali. Pertanto in tali casi è legittimo diffidare e quindi vietare al partner di avvicinarsi al proprio ex.

3 commenti:

  1. Proprio il problema che avetti io, e che in parte ancora ho (ma a quanto pare, molto meno, rispetto a prima).
    Mi trovai "costretto" a sporgere denuncia/querela proprio a causa delle continue molestie, persecuzione, diffamazione, minacce di vario tipo e pubblicazione di miei fatti e dati personali mai postati da me sul social network, da parte di una donna una decina d'anni più grande di me con la quale intrapresi una relazione nemmeno seria, e una volta finita io andai per la mia strada, ma lei non lo accettò e decise di fare quel che fece.
    Ora vedrò se ha realmente capito che deve lasciarmi in pace, nel caso persistesse spero di poter ottenere pene più severe, anche perché questa persona è davvero insopportabile (non solo con me ma un po' con tutti) e si merita una sana lezione.

    Claudio

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    1. Caro Claudio, ogni persona ha il diritto di poter decidere quali persone ammettere nella propria sfera personale e le persone escluse devono adeguarsi. La legge tutela tale diritto e punisce le condotte invasive e moleste sia penalmente che civilmente. La risposta dell'ordinamento contro le "molestie" generalmente intese è proporzionale alla loro gravità. Il mio consiglio è quello di procedere contro il molestatore sia penalmente (con una denuncia-querela) che civilmente (con una diffida ad adempiere e successiva instaurazione di una causa risarcitoria). Di solito, salvo il caso di soggetti affetti da patologie gravi, la minaccia al portafogli è l'arma migliore per far ricondurre alla ragione il molestatore. Saluti.

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  2. Peraltro secondo la Corte di Cassazione, il soggetto che pone in essere molestie perpetrate attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica, sms e messaggi attraverso "social network" determinando uno stato di ansia nella vita quotidiana della vittima risponde del reato di "stalking" (Cass. pen. Sez. VI, 16/07/2010, n. 32404).

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