venerdì 2 dicembre 2011

RESPONSABILITÀ CIVILE – IL GIUDICE DEVE IMPUTARE ANCHE IN PRESENZA DI PATOLOGIE PREGRESSE DEL PAZIENTE L'INTERA RESPONSABILITA' SUL MEDICO PER POI RIDURRE IL RISARCIMENTO PROPORZIONALMENTE ALLA INCIDENZA DELLA CONDOTTA DEL MEDICO NELLA CAUSAZIONE DELL'ILLECITO

La Suprema Corte ha stabilito un interessente principio di diritto nei casi in cui la produzione di un evento dannoso (nella specie una gravissima patologia neonatale, concretatasi in una invalidità permanente del 100%) possa apparire riconducibile, sotto il profilo del rapporto "causa - effetto", alla concomitanza tanto della condotta del personale medico quanto fattore naturale rappresentato da una pregressa situazione patologica del danneggiato.

Secondo la Suprema Corte in tali casi il giudice deve in ogni caso acceertare l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento e, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p., ricondurre in un primo momento l’evento di danno interamente all'autore della condotta illecita.

In un successivo momento dell'inter logico, il Giudice dovrà  poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa incidenza delle varie concause sul piano della causalità giuridica onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile “tout court” sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non ricomprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì alla pregressa situazione patologica del danneggiato (da intendersi come fortuito).

Questo principio avrà importanti conseguenze sotto il profilo risarcitorio in quanto il Giudice, in tutte le ipotesi analoghe, è tenuto in ogni caso ad ascrivere l'intera responsabilità al personale medico per poi ridurre, a seguito dell'esame delle concause eventuali, il livello della responsabilità, introducendo quindi un presunzione iuris tantum, sulla colpa del medico. Su quest'ultimo graverà quindi l'onere di provare la scarsa incidenza della sua condotta sulla produzione del danno.

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