Con riguardo alle ipotesi di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina, dall’autunno 2012 sono state introdotte nuove
sanzioni per le persone giuridiche che impiegano cittadini stranieri il cui
soggiorno in Italia è irregolare.
Infatti, con l’entrata in vigore del decreto
legislativo 16 luglio 2012, n. 109, la responsabilità prevista dal Dlgs
231/2001 è estesa anche in presenza delle fattispecie penali disciplinate
dall'articolo 2, comma 12 bis del Testo Unico sull'Immigrazione.
La norma in esame, in particolare contempla le ipotesi aggravate del reato, concernenti il datore di lavoro che impiega lavoratori stranieri clandestini in quanto privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto e non rinnovato e/o revocato.
Le aggravanti che determineranno altresì
l’applicazione del regime sanzionatoria ex D.lgs 231/2001, riguardano le
ipotesi in cui i lavoratori occupati
sono in numero superiore a tre, ovvero sono minori in età non lavorativa,
ovvero sono lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo
alle caratteristiche delle mansioni affidate ed all’ambiente nonché alle condizioni
di lavoro.
A seguito dell'accertamento di una di queste violazioni, oltre al procedimento penale cui andrà incontro il datore di lavoro persona fisica, troverà applicazione anche una sanzione nei confronti della società da 100 a 200 quote, tenendo presente che il valore di ogni quota varia da un minimo di circa 258 euro ad un massimo di circa 1.549 euro, entro il limite di 150mila euro.
È evidente che per un'impresa di piccole e medie
dimensioni si tratterà di un onere particolarmente significativo.
Sarà pertanto opportuno assumere tutte le cautele
previste onde evitare che, in presenza delle citate violazioni penali nei
confronti del datore, anche la società debba corrispondere una sanzione così
alta.
Ed infatti, l’unico modo per prevenire la responsabilità amministrativa e
quindi la conseguente irrogazione delle sanzioni è l’adozione e la corretta
applicazione del presente modello organizzativo.
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